Regolamento per rendere obbligatoria l'attuazione di migliorie igieniche e sanitarie negli alberghi.

(Testo Unico Leggi Sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934 con varianti previste dal D.P.R. n. 630 del 28 giugno 1955)

Art. 1 - L'Ente Provinciale per il Turismo, nei promuovere o incoraggiare - con premi, sovvenzioni od altro ausilio - iniziative intese a dotare di alberghi luoghi che ne siano privi o che ne siano provvisti solo in modo inadeguato ai bisogni del turismo, avrà cura, presi gli opportuni accordi col medico provinciale, che sia data la preferenza a quelle atte a conseguire meglio le finalità igieniche a cui intendono le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 - Indipendentemente dall'autorizzazione prescritta dall'art. 60 della legge sulla P.S., e da quanto è prescritto ai fini dell'edilizia, per l'apertura degli alberghi, occorrerà ai fini igienico-sanitari, anche l'autorizzazione del Sindaco, da concedere su parere favorevole dell'Ufficiale sanitario. Per ottenere la prescritta autorizzazione i richiedenti trasmetteranno al Sindaco il progetto sia delle nuove costruzioni, sia delle trasforniazioni di locali ad uso di albergo. Anche quando non si debba eseguire alcuna trasformazione di locali, sarà trasmessa al Sindaco la pianta di tutti i locali da occupare. Contro il rifiuto di autorizzazione da parte del Sindaco, è ammesso ricorso al Prefetto, che decide sentito il medico provinciale. La decisione del Prefetto è provvedimento definitivo. Chi eserciterà l'industria alberghiera nonostante il rifiuto della prescritta autorizzazione, sarà punito a termini dell'art. 665, comma 2°, del Codice Penale.

Art. 3 - Gli alberghi dovranno essere situati preferibilmente nei siti salubri. Il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale sanitario o dell'Ente Provinciale per il Turismo, potrà ordinare la chiusura di quegli alberghi, i quali per la ubicazione, oppure per le condizioni intrinseche dei locali o delle loro dipendenze e relativi impianti ed arredamenti siano giudicati insalubri, qualora l'esercente non possa o non voglia eseguire i lavori necessari per rimuovere le cause di insalubrità. Contro l'ordinanza che prescrive la chiusura oppure i lavori di risanamento ritenuti indispensabili, è dato ricorso al Prefetto, che decide, sentito il medico provinciale. La decisione del Prefetto è provvedimento definitivo. Quando un albergo si trovi posto in zona malarica, e non sia opportuno, per ragioni di pubblico interesse ordinarne la chiusura, dovranno adottarsi per esso, secondo le prescrizioni da darsi dall'ufficiale sanitario, misure efficaci di difesa antianofelica (protezione meccanica alle porte e finestre mercè applicazioni di reticelle, distruzione delle zanzare negli ambienti, ecc.) e di piccola bonifica antimalarica nell'ambito del fabbricato e nelle sue dipendenze.

Art. 4 - Negli alberghi di nuova costruzione le camere da letto dovranno avere una cubatura di almeno 30 metri cubi a persona. Tutti gli ambienti abitati e gli altri che abbiano una superficie di pavimento superiore a 4 metri quadrati, dovranno avere luce diretta e le finestre dovranno avere una superficie libera sufficiente ad assicurare una buona aereazione. I pavimenti dovranno essere costruiti con materiale impermeabile; è, tuttavia, consentito l'uso di pavimenti di legno. Per le camere da letto si cercherà di usufruire meglio cche sia pussibile delle esposizioni più aereate e soleggiate e di disporlein modo che resti lontano tutto ciò che possa costituire fonte di insalubrità.

Art. 5 - Salvo l'osservanza della disposizione dell'art. 218 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e di quelle contenute nei regolamenti locali d'igiene, le latrine, in numero non inferiore ad una per piano o ad una per ogni venti persone, dovranno essere sempre a chiusura ermetica ed inodori e, nei luoghi dove esiste distribuzione interna di acqua nelle case, dovranno essere a chiusura idraulica e con cassetta di lavaggio. Nelle località ove manchi la fognatura a circolazione continua, dovranno essere adottati per la raccolta e lo smaltimento delle acque luride dell'albergo quei sistemi di fognatura statica che garantiscono i locali dell'albergo da qualsiasi esalazione ed il sottosuolo da qualsiasi inquinamento. I progetti da presentarsi al Sindaco a norma dell'art. 2 del presente regolamento dovranno sempre contenere una descrizione dettagliata ed illustrata degli impianti di raccolta e smaltimento delle acque luride predette . Le latrine dovranno essere illuminate e ventilate con finestra all'esterno, e dovranno avere le pareti rivestite fino a due metri di altezza di materiale lavabile e impermeabile, preferibilmente di mattonelle smaltate, maioliche, con gli angoli fra le pareti e fra queste e i pavimenti, arrotondati. Gli alberghi dovranno essere pure forniti di congrui gabinetti da bagno in numero proporzionato all'importanza di essi, determinata dalla categoria ove trovansi classificati. I camerini da bagno dovranno avere pavimenti impermeabili e pareti rivestite nel modo suindicato.

Art. 6 - Le cucine le dispense e le sale da pranzo dovranno essere ben ventilate ed avere luce diretta. Esse dovranno essere protette con mezzi idonei dalla invasione delle mosche. A tal fine le cucine e le dispense dovranno avere porte e finestre munite di reticelle metalliche, da mantenersi sempre integre e pulite. Gli alberghi che fanno servizio di trattoria, dovranno essere forniti di adatte celle e armadi frigoriferi per la conservazione degli alimenti di facile alterazione. La capacità dei relativi impianti sera proporzionata al servizio di cucina.

Art. 7 - L'acqua potabile, da accertarsi in quantità sufficiente, dovrà essere distinta da quella destinata ad altri servizi e dove esista acqua impotabile, i relativi rubinetti dovranno recarne speciale indicazione. Dove esiste regolare acquedotto, con distribuzione nelle case, l'acqua potabile dovrà essere erogata da rubinetto attaccato alla condotta diretta che conduce l'acqua nei serbatoi, e non a quella derivata dai serbatoi stessi. Dove manca l'acquedotto i recipienti dell'acqua potabile dovranno essere separati da quelli contenenti acqua per altri usi e mantenuti con tutte le cautele igieniche per la più scrupolosa provvista, conservazione ed erogazione dell'acqua.

Art. 8 - La biancheria dovrà essere sempre fornita di bucato ad ogni nuovo ospite e venire ricambiata a brevi periodi. Si dovrà vigilare perchè il bucato sia eseguito con sistemi igienici, e qualora gli alberghi dispongano di propria lavanderia, questa dovrà funzionare nel modo più atto ad assicurare la perfetta ripulitura e sterilizzazione della biancheria. Gli effetti letterecci dovranno pure essere mantenuti nello stato della più scrupolosa pulizia ed esenti da parassiti animali. Le tende, i tappeti, i mobili ricoperti di stoffa e simili dovranno essere liberati dalla polvere a periodi frequenti ed in modo igienico.

Art. 9 - Gli alberghi che dispongono di un numero di letti superiore a cento, dovranno avere, secondo la capacità di e secondo quanto sarà stabilito caso per caso dall'ufficiale sanitario, uno o più ambienti appartati, rispondenti a speciali requisiti igienici, pel ricovero temporaneo di infermi, che in base agli accertamenti di cui al 1° comma dcl successivo art. 15, siano stati ritenuti sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose, fino al loro allontanamento. Per i maggiori alberghi dovrà essere prescritto che i detti ambienti comprendano anche un camerino per il personale di assistenza ed un bagno distinto dai bagni in uso per gli altri ospiti. I suindicati ambienti dovranno essere riservati esclusivamente a tale destinazione. Gli alberghi dovranno essere pure forniti di cassette contenenti ciò che è più indispensabile per eventuali soccorsi di urgenza, e nei siti malarici anche una congrua provvista di chinino di Stato.

Art. 10 - Le stalle e i pollai di cui gli alberghi fossero eventualmente provvisti dovranno essere situati in località isolate dall'edificio alberghiero e ad una distanza sufficiente a garantirlo dalla molestia o dal nocumento proveniente dal materiale di rifiuto o da esalzioni e dovranno possedere inoltre finestre od aperture che permettano una sufficiente aereazione ed illuminazione. Dovranno avere pareti e pavimenti costruiti con materiali che permettano la lavatura e la disinfezione. Inoltre i pavimenti dovranno essere impermeabili con scoli adatti e sufficienti al rapido smaltimento delle deiezioni liquide, delle acque di lavatura e dei materiali di disinfezione. La cubatura delle stalle dovrà essere non inferiore a 30 metri cubi per ogni animale ricoverato, con un'altezza di ambiente non inferiore a m 3,50. Le stalle dovranno essere provviste di adatta concimala costruita con pareti e pavimento impermeabili. Il concime dovrà essere giornalmente asportato.

Art. 11 - I direttori di alberghi dovranno esigere dai passeggeri, possessori di cani, che questi non vadano fuori dalle loro camere, se non muniti di museruola o tenuti al laccio.

Art. 12 - Nelle camere di alloggio, nelle sale di trattenimento, nei corridoi, nei vestiboli dei pianerottoli delle scale ed in altri ambienti abitabili si dovranno porre sputacchiere igieniche in numero adeguato. Nei vestiboli non dovranno mancare i nettascarpe.

Art. 13 - Per l'arredamento degli alberghi è vietato l'acquisto di effetti letterecci ed arredi d'uso personale già usati, salvo quelli provenienti da altro albergo che abbia dismesso l'esercizio. In via di eccezione, quando possa escludersi in modo sicuro che siano appartenuti a persone affette da malattie contagiose, si potrà consentirne l'acquisto, purchè‚ siano sottoposti ad efficace disinfezione, che dovrà risultare da apposita dichiarazione dell'uifficio locale di igiene. Le suppellettili di cucina e da tavola dovranno essere di sostanza innocua, con assoluta esclusione di quelle indicate all'art. 125 del regolamento generale sanitario, modificato dal R. Decreto 23 giugno 1904, n. 369.

Art. 14. - Non potrà essere assunto personale in servizio negli alberghi, se non previo accertamento, in base a certificato medico debitamente legalizzato, di data recente, che non sia affetto di malattia contagiosa. Sopravvenendo al personale in servizio o alle persone con esso conviventi un'infermità di tale genere, dovrà essere allontanato al più presto. L'esclusione sarà definitiva quando trattasi di personale affetto da tubercolosi polmonare. Per le altre malattie la riammissione potrà avvenire su certificato dell'ufficiale sanitario che assicuri non esservi più pericolo di contagio. I trasgressori saranno puniti a termini dell'art. 129 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie. L'autorità sanitaria locale potrà disporre, quando ne riconosca il bisogno, visite ed accertamenti sullo stato sanitario di detto personale, come anche in genere sul funzionamento igienico dell'esercizio. Ai fini suindicati farà anche eseguire ispezioni periodiche agli alberghi.

Art. 15. - A modifica di quanto prescrive nell'ultimo comma l'art. 129 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n.45, i direttori di alberghi dovranno denunziare subito all'ufficio legale d'igiene, per gli accertamenti e i provvedimenti del caso, qualsiasi infermità degli ospiti e del personale di servizio che dia luogo a sospetti circa la natura contagiosa. I trasgressori saranno puniti ai termini dell'art. 129 del Testo Unico delle Leggi sanitarie.

Art. 16 - Nell'esercizio dell'industria alberghiera dovrà essere curata in ogni tempo la massima pulizia sia dei mobili, sia dei locali. L'esercizio dell'industria stessa è vincolato, oltre che all'esecuzione delle ordinarie ripuliture quotidiane e periodiche, anche alla esecuzione di una ripulitura generale e radicale accompagnata da accurata disinfezione e dalla distruzione di insetti, da farsi almeno una volta all'anno. Le cennate opere di ripulitura, nonché di disinfezione o di distruzione degli insetti, generali o parziali, dovranno altresì essere eseguite ogni qualvolta ne venga riconosciuta la necessità.

Art. 17 - All'Ente Provinciale per il Turismo è data ampia facoltà di vigilare, d'intesa col Prefetto, sull'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento e di disporre, sempre d'intesa col Prefetto, e promuovere quelle ispezioni che riterrà all'uopo opportune.

Art. 18 - Le dette prescrizioni si osserveranno anche relativamente alle locande, alle pensioni ed agli altri luoghi destinati ad alloggio collettivo per mercede, in quanto riescano per essi applicabili.

Art. 19 - Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente regolamento, che non siano già previste da disposizioni speciali, saranno punite a termine dell'art. 218, ultimo comma, del Testo Unico delle Leggi sanitarie.

 

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