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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO
Ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro

Il giorno 10 febbraio 1999 visto il protocollo interconfederale 23.7.93, il CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, il patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione 22.12.98; si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo della parte normativa e retributiva del CCNL per i dipendenti da aziende della Industria Turistica.

PREMESSA

Premesso che:

- il settore turistico è contrassegnato da sempre maggiore mobilità professionale e territoriale degli addetti, caratterizzato dalla crescente necessità di specifici investimenti professionali connessi a una crescente globalizzazione della clientela;

- la libera circolazione della manodopera, nell'ambito dei Paesi della UE e con i Paesi limitrofi, è sempre più un dato che caratterizza il panorama occupazionale del turismo;

- per la natura peculiare di molte delle attività turistiche, risulta plausibile prevedere un mercato del lavoro non più interamente fondato sul rapporto a tempo indeterminato e tale da ipotizzare un sempre maggiore ricorso a diverse forme flessibili di impiego;

- le norme recenti prevedono l'attribuzione alle Regioni dei poteri sull'organizzazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, con possibili diversità territoriali dovute anche a fattori istituzionali; le parti convengono sia di interesse comune addivenire a forme di monitoraggio congiunto del mercato del lavoro, nel rispetto delle norme di legge, che valorizzino la permanenza nel settore delle professionalità acquisite e in via di sviluppo.

Le Parti inoltre: - ravvisano la necessità di facilitare e promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, collegata anche a sistemi condivisi di inserimento nel mercato del lavoro di formazione e riqualificazione professionale, individuando nell'implementazione territoriale dell'Anagrafe, uno strumento operativo innovativo cui il sistema delle imprese, al pari dei singoli lavoratori e lavoratrici, potranno rivolgersi per individuare le opportunità professionali, promuovere le professionalità, agevolarne la mobilità e la permanenza nel settore; - indicano nell'EBIT, collegato al più ampio sistema della bilateralità, la sede operativa dove collocare l'anagrafe dandosi pertanto comune impegno di attivarne prontamente il funzionamento a livello nazionale e a livello territoriale ove possibile. A tale proposito le Parti si danno atto di monitorare l'intero mercato del lavoro del settore producendo tutte le informazioni necessarie riguardanti le diverse tipologie di strumenti previsti nel presente CCNL. A tal fine, a decorrere dal 6° mese successivo all'attivazione effettiva dell'EBIT, le imprese, cosi come i singoli lavoratori e lavoratrici, procederanno ad inviare all'Anagrafe istituita presso l'EBIT, copia compilata della scheda informativa allegata al presente accordo, in cui si dovranno specificare, fatte salve le disposizioni della legge n. 675/97 sulla tutela della privacy, le informazioni relative ai nominativi del personale impiegato. Tali informazioni riguarderanno gli occupati a tempo determinato, in mobilità, a causa mista, stage, specificando il sesso, l'età, la qualifica professionale e le competenze professionali (titoli, patenti, corsi frequentati, crediti/debiti formativi, addestramento e formazione conseguita). Lo scopo della suddetta Anagrafe è quello di agevolare e favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro attraverso la definizione di liste specializzate di settore suddivise per Aree professionali e le opportunità di impiego sul territorio in base alle necessità delle Aziende di settore, promuovendo, ai sensi delle norme vigenti e degli accordi contrattuali, la continuità stagionale. Nella stessa sede, anche sulla base delle elaborazioni fornite dalla Anagrafe, l'EBIT, definirà le linee di sviluppo dei piani di formazione e aggiornamento, da indirizzare separatamente a coloro che fossero rimasti esclusi dalle opportunità offerte dal mercato del lavoro sul territorio, anche con riferimento alla realizzazione del diritto di precedenza; nonché a coloro che pur essendo stati occupati, avessero esigenza di aggiornamento ovvero di valutazione delle competenze ai fini di una riqualificazione professionale. Sulla base delle indicazioni fornite dalle Aziende sia a livello nazionale che territoriale, la pianificazione delle attività formative, terrà conto delle esigenze stagionali e delle peculiarità che verranno definite dalle Parti in sede EBIT. A superamento dei limiti previsti dalla normativa del presente CCNL, sulle fattispecie dei contratti non a tempo indeterminato, si terrà conto delle indicazioni dell'Anagrafe presso l'EBIT per promuovere tutte le opportunità di sviluppo dei livelli occupazionali, anche mediante sperimentazioni su nuovi profili, nell'ambito delle individuate Aree professionali; a tal fine le Parti ricercheranno ai diversi livelli appositi accordi. A 1 anno dalla data di entrata in vigore dell'Anagrafe succitata, le Parti si incontreranno per una verifica congiunta sul funzionamento dello strumento e sull'identificazione di idonee misure volte a garantirne l'effettiva operatività e il rispetto degli impegni sulle informazioni, individuando le possibili aree di miglioramento.

MERCATO DEL LAVORO APPRENDISTATO

Le Parti, esaminata l'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola e il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Conseguentemente, le Parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo produttivo. A tal fine, confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per l'apprendistato e convengono di istituire una Commissione Paritetica che provvederà a definire i contenuti delle attività formative per gruppi di figure professionali. In tale sede saranno individuate le modalità di svolgimento della formazione più idonee alle caratteristiche del settore. In questo quadro, le Parti assegnano agli enti bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.

L'art. 31, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, è sostituito dal seguente:

1) Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20.7.93, e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti d'età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni.

L'art. 33, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, è sostituito dal seguente:

1) La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alle qualifiche da conseguire, con le seguenti modalità. livello di inquadramento durata in mesi 3 48 4 36 5 36 6 S 24 6 18

2) Restano ferme le maggiori durate previste in relazione a specifiche qualifiche nelle parti speciali del presente contratto.

3) La contrattazione integrativa può stabilire una durata maggiore.

4) Per gli apprendisti assunti prima della data di stipula del presente accordo valgono le precedenti disposizioni in materia di durata.

5) Per le agenzie di viaggio si applicano le disposizioni in materia di maggiore durata previste nella parte speciale.

6) In relazione alla possibilità di svolgere l'apprendistato per il conseguimento di qualifiche inquadrate al 3° livello, si precisa che gli apprendisti interessati non potranno essere destinati a svolgere funzioni di coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori.

7) Lo svolgimento dell'apprendistato per il conseguimento di qualifiche inquadrate al 6° livello, è consentito esclusivamente per le seguenti qualifiche: - Cameriera ai piani, villaggi turistici, camping; - Commis di cucina, sala e piani, bar, tavola calda, ristorante, self-service; - Facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli; - Sorvegliante di ingresso; - ulteriori qualifiche individuate dalla contrattazione integrativa.

Il comma 3, art. 37, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, è sostituito dal seguente:

1) L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità, da riproporzionare per gli apprendisti stagionali. titolo di studio ore di formazione Scuola dell'obbligo 120 Attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore 100 Diploma universitario e diploma di laurea 80

2) La contrattazione integrativa può stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.

3) Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione o gli enti bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi.

4) I nominativi degli apprendisti che partecipano alle attività formative organizzate dal sistema degli enti bilaterali saranno registrati nella banca dati dell'Anagrafe,

La lett. e), art. 38, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, è modificata come segue:

e) di informare per iscritto l'apprendista sui risultati del percorso formativo, con periodicità non superiore a 6 mesi, anche per il tramite del centro di formazione; qualora l'apprendista sia minorenne, l'informativa sarà fornita alla famiglia dell'apprendista o a chi esercita legalmente la patria potestà.

L'art. 40, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, è sostituito dal seguente:

1) Al termine del periodo di apprendistato, al lavoratore che venga confermato in servizio viene attribuita la medesima qualifica per la quale si era svolto l'apprendistato.

2) La conferma in servizio o, in alternativa, la conclusione del rapporto al termine del periodo di apprendistato, dovranno essere comunicate nel rispetto dei termini di preavviso.

La lett. d), comma 1, art. 132, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, è abrogata.

3) Qualora, alla scadenza del periodo di apprendistato, un apprendista non venga confermato in servizio, il datore di lavoro non potrà assumere, nell'anno successivo, un altro apprendista in sua sostituzione avente la medesima qualifica.

Dopo l'art. 118, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, è inserito il seguente art. 118 bis:

1) Durante il periodo di malattia previsto dall'art. 115, l'apprendista avrà diritto:

a) per i primi 3 giorni di malattia, limitatamente a 3 eventi morbosi in ragione d'anno, a un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;

b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all'art. 121, a un'indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

2) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal termine del 3° mese dall'inizio del rapporto di lavoro.

All'art. 343, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati. Armonizzazione. Le parti si incontreranno per decidere le modalità di armonizzazione delle norme concernenti i contratti di formazione e lavoro e i contratti di apprendistato con le disposizioni in corso di emanazione ai sensi dell'art. 16, comma 5, legge n. 196/97.

LAVORO A TEMPO PARZIALE

All'art. 46, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, i commi 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti:

2) La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore entro le seguenti fasce:

a) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da 15 a 28 ore;

b) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile da 64 a 124 ore; c) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 600 a 1.352 ore. La contrattazione integrativa può stabilire limiti massimi superiori e limiti minimi inferiori rispetto a quelli definiti dal presente articolo.

3) In relazione alle caratteristiche peculiari del settore turismo, al 2° livello di contrattazione possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell'orario di lavoro che si concretano nella possibilità di turni variabili in ordine alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative, nonché identificare eventuali inferiori limiti minimi o superiori limiti massimi nell'ambito di un equilibrato assetto organizzativo.

Il comma 2, art. 47, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, è sostituito dal seguente:

2) In presenza di specifiche esigenze organizzative, è consentito il ricorso al lavoro supplementare sino a un limite massimo di 130 ore annue, salvo comprovati impedimenti.

Il comma 6, art. 47, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, è sostituito dal seguente:

6) In particolare il conguaglio relativo alla gratifica natalizia, alla gratifica di ferie, alla retribuzione del periodo di ferie e al trattamento di fine rapporto avverrà, in via forfetaria, applicando al compenso per il lavoro supplementare la maggiorazione percentuale del 30%.

L'art. 48, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, è abrogato. Gli artt. 49 e 50, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, sono sostituiti dal seguente:

1) La corretta applicazione dei principi suddetti costituirà oggetto di esame a livello aziendale, tenuto conto della specificità del settore e dei suoi comparti con particolare riguardo al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa, all'effettuazione della prestazione in turni unici e al funzionamento dell'istituto dei permessi retribuiti.

LAVORO RIPARTITO

Dopo l'art. 57, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, è inserito il seguente articolato:

1) Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale 2 o più lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata.

2) Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro.

3) Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.

4) I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.

5) Gli accordi individuali possono prevedere che il datore di lavoro legittimamente pretenda l'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati.

6) Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'ente bilaterale territoriale (una volta costituito), il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'ente stesso. Dichiarazione a verbale. Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.

LAVORO TEMPORANEO E CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Le parti si danno atto che l'evoluzione della disciplina legale sul lavoro temporaneo e le conseguenti regolamentazioni di seguito definite su tale istituto e sul lavoro a tempo determinato ivi comprese le soluzioni legate alla definizione di qualifiche ad esiguo contenuto professionale e le eventuali ulteriori determinazioni da definire nella contrattazione di 2° livello costituiscono un quadro normativo complessivamente finalizzato e idoneo a favorire un più appropriato e fisiologico utilizzo del lavoro extra e di surroga di cui all'art. 55, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, e all'art. 54, comma 4, legge n. 448/98, nonché a riferire il ricorso alle forme di appalto nei limiti della legge con particolare riferimento a funzioni e figure professionali tipiche delle imprese turistiche.

L'art. 56, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, è sostituito dal seguente articolato: Casi di ammissibilità.

1) Il ricorso al contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, legge n. 56/87 e al contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo, ai sensi e per gli effetti del comma 2, lett. a), art. 1, legge n. 196/97, è consentito, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle ipotesi di seguito indicate:

a) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non ordinari di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;

b) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;

c) sostituzione di lavoratori assenti, anche per ferie, o per aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lett. b), legge n. 230/62;

d) servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con il normale organico;

e) sostituzioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, per un periodo massimo di 2 mesi utile alla ricerca di personale idoneo alla mansione;

2) Restano confermate tutte le ulteriori ipotesi in cui la legge e/o la contrattazione collettiva ammettono il ricorso al lavoro a tempo determinato e al lavoro temporaneo. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui al DPR n. 378/95 e di cui alla legge n. 598/79.

3) La stipula di contratti di lavoro temporaneo di durata superiore a 1 mese è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità dei lavoratori con la stessa qualifica nei cui confronti ricorrano le condizioni di cui all'art. 23, comma 2, legge n. 56/87 e che abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza.

4) Nei casi di cui alle lett. a), b), d), il contratto a tempo determina o non potrà essere stipulato per una durata superiore a 6 mesi.

5) Ulteriori ipotesi e maggiori durate potranno essere definite dalla contrattazione integrativa.

Individuazione qualifiche.

1) Ai sensi e per gli effetti del comma 4, art. 1, legge n. 196/97, è consentito lo svolgimento di lavoro temporaneo per le qualifiche inquadrate ai livelli 6° Super e superiori della classificazione del personale CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, nonché per le seguenti ulteriori qualifiche inquadrate al 6° livello: - Cameriera ai piani, villaggi turistici, camping; - Commis di cucina, sala e piani, bar, tavola calda, ristorante, self-service; - Facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli; - Bagnino; - Guardiano notturno; - Sorvegliante di ingresso; - ulteriori qualifiche individuate dalla contrattazione integrativa.

Percentuale di lavoratori assumibili.

1) Il numero dei lavoratori impiegati a tempo determinato e con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo di cui alle lett. a), b), d), e), non potrà essere superiore, in ciascuna unità produttiva, ai seguenti limiti: lavoratori dipendenti lavoratori assumibili a tempo indeterminato da 0 a 4 4 unità da 5 a 9 5 unità da 10 a 25 6 unità da 26 a 35 7 unità da 36 a 50 10 unità

2) Nelle unità produttive con oltre 50 dipendenti, la percentuale di lavoratori assumibili con contratto a termine e con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo, di cui alle lett. a), b), d), e), non potrà superare complessivamente il 22%, di cui non più del 17% per ciascuna fattispecie.

3) La base di computo per il calcolo dei lavoratori assumibili ai sensi del presente articolo costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Le frazioni di unità si computano per intero.

4) Nelle imprese stagionali, attesa la loro particolarità, la base di computo è, in via convenzionale, costituita dal numero dei lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui presente articolo.

5) La contrattazione di 2° livello può stabilire percentuali maggiori, con particolare attenzione ai casi di nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni, etc., anche in considerazione del contributo conseguentemente apportato allo sviluppo di nuova occupazione.

Informazione.

1) In coerenza con lo spirito del presente accordo e con i compiti attribuiti al sistema degli enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'impresa che ricorra ai contratti di cui al presente articolo comunica alle rappresentanze sindacali (RSA/RSU) ovvero, in mancanza, alle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo:

a) il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa fornisce le predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi;

b) il numero e i motivi del ricorso ai contratti a tempo determinato di cui al presente articolo, entro i 5 giorni successivi;

c) entro il 20 febbraio di ogni anno, anche per il tramite delle associazioni dei datori di lavoro cui aderisca o conferisca mandato, il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi e dei contratti a tempo determinato stipulati nell'anno precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Le comunicazioni di cui sopra saranno inviate anche al sistema dei costituendi enti bilaterali.

Formazione.

1) L'EBIT potrà progettare iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori temporanei e a richiedere i relativi finanziamenti. Le parti richiedono che le iniziative formative promosse dal sistema degli enti bilaterali possano godere della priorità di cui al comma 2, art. 5, legge n. 196/97. Campo di applicazione 1) La nuova disciplina sui contratti a tempo determinato e sul lavoro temporaneo è applicabile esclusivamente alle aziende aderenti alle organizzazioni imprenditoriali nazionali stipulanti il presente accordo.

2) Al fine di favorire la migliore conoscenza delle norme e il conseguente utilizzo degli istituti, nonché di agevolare le imprese nell'adempimento delle formalità amministrative, le suddette organizzazioni attiveranno specifici servizi di assistenza. Dichiarazione a verbale. Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro temporaneo, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.

AZIENDE DI STAGIONE

Le Parti si impegnano in sede di stesura ad analizzare le problematiche relative alle Aziende di Stagione.

L'art. 68, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, è sostituito dal seguente:

1) In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per 1 o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente art. 63 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.

2) Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'art. 63 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso art. 69 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.

3) Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'art. 63 non potrà superare le 4 consecutive e in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le 8 ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio il limite è di 6 settimane consecutive.

4) Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro 12 settimane a far data dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.

5) Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell'orario prevedano l'estensione dei periodi di cui ai precedenti commi 3 e 4, rispettivamente, a 12 e 24 settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all'art. 64, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, è elevato a 116 ore.

6) Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di 2 volte nell'anno, non consecutive, l'adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell'impresa e i relativi programmi, al fine di procedere a un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno 2 settimane prima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.

7) Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla 1a ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.

L'art. 75, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, è sostituito dal seguente:

1) Le parti convengono sull'obiettivo di ottimizzare le risorse attraverso una migliore organizzazione del lavoro, e cioè attraverso una più adeguata combinazione tra l'utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico previste, la definizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento delle ferie e dei permessi.

2) Le parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese, volte al miglior utilizzo delle attrezzature anche con il prolungamento delle fasi stagionali, facendo meglio incontrare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, anche per il contenimento del lavoro straordinario e una migliore regolazione del tempo parziale e dei rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.

3) Tutto ciò premesso, le parti convengono che le aziende o i gruppi di aziende che intendessero avvalersi della possibilità di cui al presente articolo dovranno attivare una negoziazione a livello aziendale o interaziendale per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all'intera azienda o parti di essa, su una o più delle materie concernenti l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di lavoro complessivamente dovute a norma del presente contratto e/o le particolari citate tipologie di rapporti di lavoro.

4) I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annuali, potranno - fatte salve le norme di legge, l'orario normale settimanale di riferimento di cui all'art. 63, nonché tutti gli aspetti concernenti maggiorazioni a contenuto economico - superare i limiti quantitativi previsti dalla normativa contrattuale vigente per le relative materie.

5) In tali accordi, le parti potranno attivare una "banca delle ore" al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmente eccedenti l'orario medio annuo.

6) Pertanto, eventuali prestazioni eccedenti l'orario medio annuo verranno compensate con la maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un corrispondente numero di riposi compensativi che potranno essere retribuiti o fruiti - compatibilmente con le condizioni organizzative dell'azienda e con le esigenze del mercato - al termine del periodo di riferimento e nelle quote e con le modalità che saranno definiti in occasione dell'attivazione dei programmi di cui al presente articolo.

7) Negli accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere concordate le cadenze temporali per la verifica dei programmi definiti. 8) Per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all'art. 64, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, è elevato a 128 ore. 9) Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini delle maggiorazioni retributive, decorre dalla 1a ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.

L'art. 296, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96 - parte speciale pubblici esercizi - è modificato come segue

1) Le parti, prendendo atto che la precedente disciplina ha generato difficoltà interpretative e applicative, intendono con la presente disposizione individuare un quadro normativo fruibile e di maggiore certezza. A tal fine convengono che in presenza di particolari esigenze aziendali da programmare e comunicare preventivamente a livello di unità produttiva o di singolo reparto, il godimento dei permessi di cui all'art. 64, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, potrà essere attuato, usufruendo degli stessi in misura non inferiore a 1 ora, e assorbendo dal monte ore annuo fino a un massimo di 96 ore, usufruendo degli stessi in misura di 1 o 2 ore settimanali nell'arco di 48 settimane. In tali casi il monte ore annuo è elevato a 120 ore e le ore residue rispetto a quelle assorbite saranno fruite con le modalità di cui all'art. 64.

2) La comunicazione di cui sopra verrà effettuata, oltre che ai lavoratori anche alle RSU/RSA o al delegato aziendale, ove esistenti.

3) Il suddetto regime è applicabile esclusivamente alle aziende iscritte alle Associazioni datoriali facenti parte delle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie del presente contratto.

4) Le unità produttive o i singoli lavoratori cui non si applicherà la disciplina di cui sopra, continueranno a godere dei permessi retribuiti, come previsto dall'art. 64, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, nella misura (104 ore annue) e con le modalità del precitato articolo. Dichiarazione a verbale. Premesso che la regolazione dell'orario di lavoro è di pertinenza delle parti sociali, le parti concordano che, in caso di approvazione di una disposizione di legge sulla riduzione dell'orario di lavoro, si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il presente accordo. Le parti si incontreranno per decidere le modalità di armonizzazione della disciplina contrattuale concernente l'orario di lavoro con le disposizioni in corso di emanazione ai sensi della direttiva comunitaria n. 104/93 e del correlato "parere comune" emesso dalle OO.SS. e CONFINDUSTRIA. A tal fine, le parti richiedono congiuntamente l'integrale salvaguardia delle competenze che la stessa direttiva attribuisce alla contrattazione collettiva. SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE Le Parti confermano i vigenti artt. 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 114, fatte salve le modifiche evidenziate dalla presente ipotesi di accordo.

Il punto b) del comma 1, art. 114, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, è sostituito dal presente:

b) per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, mediante una contrattazione integrativa a livello territoriale che avrà ad oggetto l'erogazione di un premio di produttività, eventualmente differenziato per comparti, correlato ai risultati mediamente conseguiti dalle piccole imprese del settore. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune utili a verificare l'effettivo incremento di produttività e redditività, le parti si avvarranno anche dell'assistenza dell'EBIT. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. In considerazione del nuovo assetto assunto dalla contrattazione integrativa territoriale, le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati.

Dopo il comma 1, art. 114, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, va inserito il seguente comma 1 bis:

Il rinvio alla contrattazione territoriale sarà comunque operato anche per le imprese che occupino più di 15 dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale. Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato anche nelle imprese in cui sussista la contrattazione aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per la contrattazione integrativa aziendale, esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, potranno assumere iniziative congiunte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.

Il comma 3, art. 114, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, è così sostituito:

Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dall'art. 2 del DL 25.3.97 n. 67, convertito nella legge 23.5.97 n. 135.

Il comma 4, art. 114, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, è così sostituito:

La durata degli accordi di cui alla lett. a) del comma 1 sarà pari a 4 anni. Le piattaforme per la negoziazione potranno essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza e, comunque, non prima del 31.12.99.

Il comma 5, art. 114, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, è così sostituito:

La durata degli accordi di cui alla lett. b) del comma 1 sarà pari a 4 anni. Le piattaforme per la negoziazione potranno essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza e, comunque, non prima del 31.12.99.

Dopo il comma 6, art. 114, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, va inserito il seguente comma 6 bis:

Al fine di salvaguardare le condizioni di concorrenza tra le imprese, le aziende articolate in più esercizi, che effettuino la contrattazione aziendale, potranno applicare le norme relative al mercato del lavoro contenute negli accordi territoriali, previa intesa con le rappresentanze aziendali e le organizzazioni sindacali interessate. Dichiarazione a verbale. Le parti si danno atto che l'elencazione delle materie della contrattazione integrativa, come sopra individuate, costituirà oggetto di verifica più approfondita in sede di stesura del testo contrattuale.

Clausole di uscita.

1) Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni di legge che regolano i contratti di riallineamento, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di favorire la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, in presenza di situazioni di crisi verificatesi nei territori non ricompresi nell'obiettivo 1, accertate dalle organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo, sarà possibile, previa intesa territoriale di cui al comma seguente, prevedere modulazioni differenti degli aumenti contrattuali di cui al presente CCNL.

2) Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita al CCNL, a condizione che i programmi si concludano entro un arco temporale non superiore al periodo di vigenza contrattuale e che i relativi accordi vengano sottoscritti anche dalle organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL. Retribuzione onnicomprensiva. Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato del lavoro turistico, con particolare riferimento alle prassi che contraddistinguono il lavoro stagionale, la contrattazione integrativa territoriale di cui all'art. 13, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, può regolamentare, in via sperimentale, sistemi di retribuzione che prevedano la corresponsione con cadenza mensile degli elementi salariali differiti e/o il conglobamento di ulteriori elementi previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva, con esclusione del trattamento di fine rapporto. Ai fini di cui sopra, l'eventuale conglobamento del lavoro straordinario è utile sino a concorrenza del numero di ore conglobate, con conseguente esclusione di sistemi di forfettizzazione. Dichiarazione congiunta. Al fine di favorire la normalizzazione delle condizioni di impiego della manodopera e di concorrenza tra le imprese, le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente accordo potranno assumere a base la retribuzione di cui sopra per richiedere congiuntamente al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale l'adozione di apposite tabelle di retribuzione medie agli effetti del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale ai sensi dell'art. 6 del RDL 14.4.39 n. 636 e dell'art. 35 del DPR 30.5.55 n. 797.

Lavoratori studenti.

Considerata la necessità di favorire momenti di alternanza tra scuola e lavoro anche utilizzando i periodi di intervallo dei corsi scolastici, la contrattazione integrativa può prevedere, ai sensi del comma 1, art. 23, legge n. 56/87, la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti, regolandone l'eventuale computabilità ai fini del calcolo della percentuale di cui alla norma suddetta nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo.

Archivio dei contratti.

1) I contratti integrativi saranno depositati, entro 15 giorni dalla stipula, presso l'archivio dei contratti istituito presso l'EBIT e a richiesta potranno essere inviati al CNEL.

BILATERALITA'

Le parti rilevano nel sistema della bilateralità uno strumento strategico che consenta di affrontare tutte le tematiche in sede sia nazionale che territoriale, relative alle materie demandate agli scopi dell'EBIT, ferme restando le esperienze positive attualmente in essere a livello territoriale, che costituiscono punto di riferimento del sistema della bilateralità. Entro il 31.3.99 le Parti si impegnano a rendere effettivamente operativo l'EBIT di FEDERTURISMO sulla base dello Statuto e del Regolamento, definiti nel CCNL FEDERTURISMO del 7.2.96, i cui testi sono in allegato al CCNL stesso. Le parti si impegnano a costituire un'apposita Commissione incaricata di identificare le modalità atte ad ampliare gli scopi dell'EBIT, favorirne lo sviluppo sul territorio, definire le forme di finanziamento e contribuzione anche con riferimento alle modalità relative al sostegno del reddito.

CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Le parti si incontreranno entro 60 giorni per decidere le modalità di armonizzazione della disciplina contrattuale concernente la conciliazione e l'arbitrato con le disposizioni del D.lgs. n. 80/98 e successive modifiche, ed esaminare compiti, funzioni, finanziamento e regolamento di attuazione delle commissioni paritetiche e dei collegi di arbitrato.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le Associazioni e le Aziende aderenti a FEDERTURISMO danno la loro disponibilità a realizzare una previdenza integrativa dell'intero settore turismo, ferma restando la possibilità di estendere tale progetto a comparti affini aventi il medesimo interesse. La costituzione di uno specifico fondo chiuso, ove posta in essere di concerto con le Associazioni datoriali di riferimento dell'intero settore, dovrà prevedere una partecipazione paritetica, già in fase costituente, di tutti i soggetti contraenti interessati. Qualora non fosse possibile percorrere in via attuativa tale ipotesi entro il 30.6.99, le Parti ricercheranno - nell'ambito del sistema rappresentativo nel quale FEDERTURISMO è inserita - soluzioni alternative coerenti. Alla luce di possibili sinergie di settore, viene istituita una Commissione paritetica di implementazione della Previdenza integrativa, che definirà le modalità operative dell'istituto. Gli elementi di costo, fatti salvi i risultati del lavoro della commissione di cui al precedente capoverso, prevedono: - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore; - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro; - 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al fondo; - una quota una tantum', non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a £. 30.000 di cui 23.000 a carico dell'azienda e 7.000 a carico del lavoratore. Per i lavoratori di 1a occupazione, successiva al 28.4.93, è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione al fondo. Al momento dell'adesione al fondo il lavoratore può richiedere di aumentare la propria quota di contribuzione sino al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Per la definizione di tali costi si terrà comunque conto delle esperienze in essere negli analoghi settori e del rapporto tra oneri e rendimenti. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi. RETRIBUZIONE I valori retributivi di cui all'art. 106, comma 1, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, sono incrementati nella misura di cui alla tabella A allegata. Resta inteso che a decorrere dal mese di gennaio 1999, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata e, ove corrisposta verrà assorbita dalla 1a tranche di aumenti. Gli importi dei compensi orari lordi di cui all'art. 55, comma 4, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, sono rideterminati nella misura di cui alla tabella B allegata. Dichiarazione a verbale. I valori in Euro di cui alle tabelle allegate sono ottenuti applicando il tasso di conversione di £. 1936,27 per Euro e assumono valore indicativo in quanto l'arrotondamento deve essere effettuato sulla sommatoria dei diversi elementi che compongono la retribuzione lorda.

CALCOLO DEI RATEI

1) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di 13a, 14a, ferie e permessi, le frazioni di mese saranno cumulate.

2) La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario, nonché per l'eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni. La frazione inferiore ai 15 giorni non verrà considerata.

3) Resta fermo quanto stabilito dal CCNL FEDERTURISMO 7.2.96 agli artt. 112 comma 3, 113 comma 5, 81 comma 2, 64 comma 9.

VITTO E ALLOGGIO

Con decorrenza 1.1.99, il prezzo del vitto e dell'alloggio per i dipendenti di aziende alberghiere è determinato come segue: un pranzo £. 800 una prima colazione 175 un pernottamento 925

2) A decorrere dall'1.1.99, eventuali valori del vitto e alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui sopra verranno adeguati nella misura massima di £. 150 per un pranzo, di £. 25 per una prima colazione e di £. 125 per un pernottamento.

3) Le parti richiedono congiuntamente una modifica del D.lgs. n. 314/97 al fine di chiarire che la rilevanza ai fini fiscali e contributivi del servizio di alloggio resta commisurata ai valori convenzionali determinati con gli appositi decreti ministeriali.

CONFRONTO ISTITUZIONALE

Le parti convengono che il rafforzamento e lo sviluppo anche a livello locale della concertazione sono necessari per la crescita dell'occupazione e per garantire il rispetto dell'autonomia e l'esercizio delle responsabilità attribuite alle parti sociali ai vari livelli di competenza. In particolare, le parti promuoveranno la costituzione di tavoli triangolari di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare le condizioni di sviluppo del settore.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Le Parti si impegnano ad attivare un'apposita Commissione Nazionale per la Classificazione per i diversi comparti turistici aderenti a FEDERTURISMO, con l'obiettivo di realizzare, entro il prossimo biennio di vigenza contrattuale, un nuovo sistema classificatorio in linea con l'evoluzione dei modelli organizzativi.

LAVORO PARASUBORDINATO

Le parti si incontreranno per esaminare le questioni attinenti al lavoro parasubordinato, anche al fine di verificare la possibilità di disciplinare la materia con un apposito accordo. AMMORTIZZATORI SOCIALI

Le parti si incontreranno per esaminare la materia del sostegno al reddito dopo la riforma legislativa degli ammortizzatori sociali. QUADRI CASSA ASSISTENZA SANITARIA "QUAS" A decorrere dall'1.1.99, il contributo a favore della Cassa è incrementato di £. 70.000 annue, a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei quadri.

DECORRENZA E DURATA

Il comma 1, art. 150, CCNL FEDERTURISMO 7.2.96, è sostituito dal seguente:

1) Le parti, nel riconfermare la propria adesione allo spirito del protocollo interconfederale 23.7.93, con particolare riferimento a quanto dallo stesso stabilito in tema di assetti contrattuali, convengono di adottare in via eccezionale una disposizione speciale in ordine alla durata, al fine di consentire la migliore organizzazione delle attività connesse al Giubileo dell'anno 2000. Pertanto, il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, decorre dal 1° luglio 1998 e sarà valido sino al 31 dicembre 2001, sia per la parte normativa che per la parte retributiva.

Roma, 10 febbraio 1999

Le Organizzazioni Imprenditoriali Le organizzazioni Sindacali

TABELLA A

LIRE

1.1.99 1.1.00 1.1.01

Personale qualificato

A 49.875 99.750 149.625

B 46.083 92.167 138.250

1 43.167 86.333 129.500

2 39.375 78.750 118.125

3 37.042 74.083 111.125

4 35.000 70.000 105.000

5 32.958 65.917 98.875

6 S 31.500 63.000 94.500

6 31.208 62.417 93.625

7 29.167 58.333 87.500

EURO

1.1.99 1.1.00 1.1.01

Personale qualificato

A 25,76 51,52 77,27

B 23,80 47,60 71,40

1 22,29 44,59 66,88

2 20,34 40,67 61,01

3 19,13 38,26 57,39

4 18,08 36,15 54,23

5 17,02 34,04 51,06

6 S 16,27 32,54 48,81

6 16,12 32,24 48,35

7 15,06 30,13 45,19

LIRE

1.1.99 1.1.00 1.1.01

Personale qualificato minore anni 18

4 33.250 66.500 99.750

5 31.310 62.621 93.931

6 S 29.925 59.850 89.775

6 29.648 59.296 88.944

7 27.708 55.417 83.125

EURO

1.1.99 1.1.00 1.1.01

Personale qualificato minore anni 18

4 17,17 34,34 51,52

5 16,17 32,34 48,51

6 S 15,45 30,91 46,36

6 15,31 30,62 45,94

7 14,31 28,62 42,93

LIRE

1.1.99 1.1.00 1.1.01

Personale qualificato minore anni 16

4 31.500 63.000 94.500

5 29.662 59.325 88.987

6 S 28.350 56.700 85.050

6 28.088 56.175 84.263

7 26.250 52.500 78.750

EURO

1.1.99 1.1.00 1.1.01

Personale qualificato minore anni 16

4 16,27 32,54 48,81

5 15,32 30,64 45,96

6 S 14,64 29,28 43,92

6 14,51 29,01 43,52

7 13,56 27,11 40,67

TABELLA B

LIRE

1.1.99 1.1.00 1.1.01

4 17.875 18.486 19.402

5 17.038 17.623 18.500

6 S 16.311 16.867 17.700

6 16.089 16.640 17.467

7 15.083 15.598 16.371

EURO

1.1.99 1.1.00 1.1.01

4 9,23 9,55 10,02

5 8,80 9,10 9,55

6 S 8,42 8,71 9,14

6 8,31 8,59 9,02

7 7,79 8,06 8,45

VALORI TABELLARI DEI MINIMI PER IL CCNL FEDERTURISMO

TABELLA "A"

Decorrenza e valore dei minimi

CCNL FEDERTURISMO

(personale qualificato)

livello parametro contingenza fino al dal 31.12.98 1.1.99

QA 270 1.050.809 1.820.676 1.870.551

QB 240 1.040.915 1.618.378 1.664.461

1 213 1.039.209 1.436.311 1.479.478

2 183 1.029.306 1.234.014 1.273.389

3 165 1.022.850 1.112.635 1.149.677

4 148 1.016.420 998.000 1.033.000

5 130 1.011.444 876.622 909.580

6 S 120 1.008.096 809.189 840.689

6 116 1.007.848 782.216 813.424

7 100 1.003.857 674.324 703.491

(segue) livello parametro dal dal 1.1.00 1.1.01

QA 270 1.920.426 1.970.301

QB 240 1.710.545 1.756.628

1 213 1.522.644 1.565.811

2 183 1.312.764 1.352.139

3 165 1.186.718 1.223.760

4 148 1.068.000 1.103.000

5 130 942.539 975.497

6 S 120 872.189 903.689

6 116 844.633 875.841

7 100 732.657 761.824

TABELLA "A"

Decorrenza e valore dei minimi

CCNL FEDERTURISMO

(personale qualificato minore di 18 anni)

livello parametro contingenza

fino al dal 31.12.98 1.1.99

4° 148 938.170 948.100 981.350

5° 130 933.501 832.791 864.101

6 S 120 930.217 768.730 798.655

6° 116 929.986 743.105 772.753

7° 100 925.858 675.783 703.491

(segue) livello parametro dal dal 1.1.00 1.1.01

4° 148 1.014.600 1.047.850

5° 130 895.412 926.722

6 S 120 828.580 858.505

6° 116 802.401 832.049

7° 100 732.657 761.824

TABELLA "A"

Decorrenza e valore dei minimi

CCNL FEDERTURISMO

(personale qualificato minore di 16 anni)

livello parametro contingenza

fino al dal 31.12.98 1.1.99

4° 148 936.906 898.200 929.700

5° 130 932.297 788.959 818.621

6 S 120 929.142 728.270 756.620

6° 116 928.916 703.995 732.083

7° 100 924.926 606.892 633.142

(segue) livello parametro dal dal 1.1.00 1.1.01

4° 148 961.200 992.700

5° 130 848.284 877.946

6 S 120 784.970 813.320

6° 116 760.170 788.258

7° 100 659.392 685.642

TABELLA "B"

Decorrenza e valore dei compensi orari lordi per i lavoratori EXTRA - CCNL FEDERTURISMO

livello fino al dal dal dal 31.12.98 1.1.99

1.1.00 1.1.01

4 17.570 17.875 18.486 19.402

5 16.746 17.038 17.623 18.500

6 S 16.033 16.311 16.867 17.700

6 15.813 16.089 16.640 17.467

7 14.825 15.083 15.598 16.371

 

PREMESSA TITOLO I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE TITOLO IV - MERCATO DEL LAVORO TITOLO V - RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO TITOLO VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO TITOLO VIII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO IX - VIGENZA CONTRATTUALE TITOLO X- AZIENDE ALBERGHIERE TITOLO XI - COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA
TITOLO XII - PUBBLICI ESERCIZI TITOLO XIII STABILIMENTI BALNEARI TITOLO XIV - ALBERGHI DIURNI
TITOLO XV - IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO ALLEGATO A - MODULI TIPO CONTRATTI A TERMINE ALLEGATO B -CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
ALLEGATO C - STATUTO E REGOLAMENTO DELL'ENTE BILATERALE TERRITORIALE UNITARIO DEL SETTORE TURISMO ALLEGATO D - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE ALLEGATO E - LAVORO STRAORDINARIO
ALLEGATO F - VITTO E ALLOGGIO ALLEGATO G - MERCATO DEL LAVORO- ALLEGATO H - LAVORATORI STAGIONALI
ALLEGATO I - STATUTO DEI LAVORATORI ALLEGATO L- DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI ALLEGATO M - PARITA' UOMO - DONNA
ALLEGATO N - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALLEGATO O - PREMIO DI ANZIANITA' AZIENDE ALBERGHIERE ALLEGATO P - ACCORDO INTERCONFEDERALE COSTITUZIONE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Indagine salariale semiseria
Decalogo del Perfetto Assenteista