CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO
TITOLO XII - PUBBLICI ESERCIZI

Capo I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Articolo 274.

1) La classificazione del personale per il comparto dei Pubblici esercizi è la seguente.

Area Quadri.

Ai sensi della legge 13.5.85 n. 190 e successive modificazioni, sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli artt. 6 e 34, RDL n. 1130 dell'1.7.26, siano in possesso d'idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica. Conseguentemente rientrano in quest'area, per le corrispondenze delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente specificate:

Quadro A.

Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa loro attributo, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento e il controllo dei diversi settori e servizi dell'azienda

- capo area di catena di esercizi;
- direttore;
- gerente;
- capo servizi amministrativi catering.

Quadro B.

Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale e operativa.

- vice direttore;
- responsabile area mense;
- capo del personale;
- economo responsabile del settore acquisti, intendendosi per tale colui che abbia autonomia tecnica e amministrativa di gestione;
- responsabile punto vendita (esercizi minori), intendendosi per tale colui al quale sia affidata la direzione esecutiva di un esercizio minore;
- capo zona manutenzione.

Livello 1°.

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzato da iniziative ed autonomia operativa e ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:

- superintendente catering;
- capo servizio catering;
- ispettore amministrativo catena d'esercizi;
- assistente senior di direzione, intendendosi per tale colui che abbia già maturato significativa esperienza di gestione esecutiva in almeno 3 distinti settori commerciali (ristorante, market, bar-snack, servizi, ecc.) di un pubblico esercizio;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione;

Livello 2°.

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito e in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:

- direttore servizio mensa o capo impianto mensa;
- capo laboratorio gelateria (ex capo gelatiere);
- capo laboratorio pasticceria, intendendosi per tale colui al quale vengono attribuite la soprintendenza e la disciplina sul personale, la vigilanza sull'impiego delle materie prime, degli utensili e dei macchinari e che abbia alle sue dipendenze almeno 3 operai, escludendo dal computo gli apprendisti;
- responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda diplomato con mansioni di concetto);
- 1° maitre o capo servizio sala;
- ispettore mensa;
- responsabile impianti tecnici;
- capo cuoco P.E. e ristorazione collettiva;
- capo contabile;
- operatore o procuratore doganale catering;
- capo ufficio catering;
- supervisore catering;
- 1° barman P.E.;
- capo barista, intendendosi per tale il responsabile dei servizi di banco-bar;
- capo banconiere di pasticceria, intendendosi per tale l'addetto alla vendita il quale sovrintenda ai servizi del relativo negozio o reparto annesso a pubblico esercizio, in quanto il proprietario non attenda continuamente alla vendita, e che abbia alle sue dipendenze dipendenti qualificati delle categorie inferiori;
- magazziniere consegnatario o economo, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità tecnico amministrativa del magazzino coordinando l'attività di altri
magazzinieri comuni;
- cassiere centrale catering;
- capo CED;
- analista-programmatore CED;
- assistente di direzione, intendendosi per tale colui che sovrintenda alla gestione esecutiva di un settore commerciale di un pubblico esercizio;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 3°.

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica e adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:

- controllo amministrativo;
- barman unico;
- sotto capo cuoco;
- cuoco unico;
- 1° pasticciere;
- capo operaio;
- capo mensa surgelati e/o precotti;
- capo reparto catering;
- assistente o vice o aiuto supervisore catering;
- operaio specializzato provetto, intendendosi per tale il lavoratore in possesso di conoscenze tecnico - specialistiche tali da consentirgli di interpretare schemi e/o disegni, di individuare e valutare i guasti, scegliere la successione e le modalità d'intervento, i mezzi di esecuzione, nonché di operare interventi di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione e manutenzione di impianti e attrezzature complesse;
- maitre (nella nuova qualifica di maitre confluiscono quei lavoratori che svolgono mansioni di 2° maitre in subordine ad un capo-servizio e quelli che in posizione unica, direttamente interessati alla fase lavorativa, operano in sala secondo istruzioni specifiche ricevute da personale d'inquadramento superiore o direttamente dal gerente);
- dietologo;
- sommelier, intendendosi per tale colui che abbia precisa e completa conoscenza di tutte le tipologie di vini nazionali ed esteri;
- programmatore CED;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 4°.

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:

- segretario, intendendosi per tale quel lavoratore che sulla base di precise e dettagliate istruzioni nel rispetto delle procedure stabilite, svolga operazioni di rilevazione, elaborazione e attività di corrispondenza;
- cuoco capo partita;
- cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina;
- gastronomo;
- cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;
- barman ;
- chef de rang di ristorante ;
- cameriere di ristorante;
- 2° pasticciere;
- capo gruppo mensa;
- gelatiere;
- pizzaiolo;
- stenodattilografa con funzioni di segretaria;
- altri impiegati d'ordine;
- centralinista lingue estere, intendendosi per tale quel lavoratore che, avendo buona e specifica conoscenza delle lingue estere, sia in grado di eseguire prestazioni
specializzate oltre che per le comunicazioni interne anche per quelle internazionali, determinandone anche le tariffe;
- conducenti automezzi pesanti, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi di peso complessivo a pieno carico superiore a kg. 3.500;
- operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti e attrezzature;
- operaio specializzato addetto alla riparazione di macchine distributrici di cibi e bevande, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per
schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine per la distribuzione di cibi e bevande;
- operatore CED - consollista;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 5°.

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:

- tablottista e marchiere;
- cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
- cassiera mensa aziendale con funzioni di esazione;
- telescriventista;
- magazziniere comune;
- centralinista;
- cellista surgelati o precotti;
- 3° pasticciere;
- dattilografo;
- altri impiegati d'ordine;
- dispensiere;
- cantiniere;
- banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita;
- banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;
- operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti e attrezzature;
- carrellista di stazione e/o addetto alla vendita di generi vari alle banchine;
- sfoglina, intendendosi per tale colei che appronta pasta fresca, tortellini, ravioli, etc.;
- addetto al prelievo e al versamento di denaro dalle macchinette distributrici di cibo e bevande;
- addetto al caricamento delle macchinette distributrici di cibi e bevande nonché alla piccola riparazione e manutenzione;
- controllo merci;
- cameriere bar, tavola calda, self-service;
- demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
- barista;
- guardarobiera non consegnataria;
- allestitore catering;
- autista di pista catering;
- 2° cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto;
- operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;
- guardia giurata;
- conducente di automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a kg. 3.500, autoveicoli per trasporto promiscuo e
autovetture trainanti rimorchi leggeri, motoveicoli con peso a vuoto superiore a kg. 400;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 6° super.

Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità e cioè:

- commis di cucina, sala e bar diplomato o che abbia, comunque,acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro nella esecuzione delle relative mansioni;
- addetto servizi mensa, intendendosi per tale il lavoratore con mansioni promiscue e fungibili, che partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina, alla loro distribuzione e provvede alle operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature della mensa, che abbia compiuto 1 anno d'anzianità nel settore;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 6°.

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:

- confezionatrice di buffet stazione e pasticceria;
- 2° banconiere pasticceria, intendendosi per tale colui le cui prestazioni promiscue, svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o del personale qualificato di categoria superiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna della merce, riordino del banco;
- commis di cucina, sala, tavola calda, self service (compresi ex aiuti in genere P.E.);
- commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè e alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche;
- stiratrice;
- lavandaia;
- guardiano notturno;
- addetto ai servizi di mensa con meno di 1 anno d'anzianità nel settore;
- caffettiere non barista;
- caricatore catering;
- aiutante pista catering;
- preparatore catering;
- addetto alle consegne con o senza mezzi di locomozione con ritiro di buoni;
- guardarobiera clienti (vestiarista);
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 7°.

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè:

- personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni (compresi gli interni di cucina bar e ristoranti);
- lavatore catering;
- conducente di motocicli;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione

Articolo 275.

1) La qualifica di capo presuppone la presenza di dipendenti di qualifica inferiore.

2) In ogni esercizio il numero dei commis di bar (ex aiuto baristi) non potrà superare le proporzioni appresso indicate:

- pubblico esercizio avente da 2 a 5 baristi: 1 commis di bar (ex aiuto barista) ogni 2 baristi;
- pubblico esercizio avente 6 o più baristi: 1 commis di bar (ex aiuto barista) ogni 3 baristi.

Ai fini di cui sopra, nel computo del numero dei baristi va considerato anche il capo-barista sempre che svolga la sua attività al banco.

Capo II - APPRENDISTATO

Articolo 276.

1) Ai sensi dell'art. 2, legge 19.1.55 n. 25, l'apprendistato è consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica per diventare lavoratori qualificati, quali ad esempio: contabile d'ordine, cassiere, magazziniere comune, marchiere, tablottista, cuoco capo partita, cameriere, gelatiere, gastronomo, barista, banconiere tavola calda e fredda, operaio qualificato, 3° pasticciere, ecc.

Articolo 277.

1) Tenuto conto dell'elevato livello di qualificazione professionale necessario per l'espletamento delle relative mansioni, la durata dell'apprendistato è fissata in 4 anni per le seguenti qualifiche:

- cuoco capo partita;
- gastronomo;
- pasticciere.

Capo III - CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

Articolo 278.

1) La disciplina del presente Capo è correlata a quanto previsto dall'art. 70.

Articolo 279.

1) Il periodo di prova è stabilito in 10 giorni lavorativi per tutto il personale.

2) E' escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda.

3) Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel casodi licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell'esercente.

Articolo 280.

1) Ferme restando le condizioni di miglior favore in atto per effetto degli Accordi integrativi provinciali, il personale dei Pubblici esercizi avrà diritto alla retribuzione maggiorata del:

- 20% per ingaggio fino a 1 mese;
- 15% per ingaggio fino a 2 mesi;
- 8% per ingaggio oltre i 2 mesi fino alla fine della stagione.

Articolo 281.

1) Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere anticipatamente l'esercizio o a ridurre il personale, competerà ai dipendenti un indennizzo pari alla metà della retribuzione che essi avrebbero dovuto percepire per effetto del contratto a termine, a meno che non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.

2) In caso di epidemia o di altre cause similari, che obbligassero il datore di lavoro a chiudere o a ridurre il personale, la decisione sulla indennità sarà demandata alle OOSS territoriali e in caso di dissenso a quelle nazionali.

Articolo 282.

1) Nel caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine, il personale avrà diritto ad una indennità pari all'ammontare della retribuzione che avrebbe percepito dalla data di risoluzione fino al termine stabilito, a meno che il datore di lavoro non provveda ad altra analoga occupazione per uguale e medesima retribuzione.

Articolo 283.

1) Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la 13a e 14a mensilità e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.

Articolo 284.

1) A titolo cautelativo, per i casi di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore è riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di effettuare una trattenuta sulla retribuzione, la cui misura, che per i Pubblici esercizi non potrà superare 50% della maggiorazione di cui all'art. 280, sarà determinata dai contratti integrativi territoriali.

2) Tale importo sarà restituito al dipendente nel giorno della scadenza del contratto, ma in caso di anticipata risoluzione di esso da parte del dipendente che non sia dovuta a fatto o colpa del datore di lavoro, questi avrà diritto a trattenere l'importo a titolo di risarcimento del danno.

Articolo 285.

1) Gli indennizzi che per effetto dei precedenti articoli debbono essere corrisposti al personale retribuito in tutto o in parte a percentuale saranno ragguagliati alla retribuzione di cui all'art. 311.

Capo IV - ORARIO DI LAVORO

DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE

Articolo 286.

1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.

2) Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in 5 giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.

RIPARTIZIONE ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO

Articolo 287.

1) L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di 2 frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia d'orario di lavoro.

LAVORO NOTTURNO

Articolo 288.

1) Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore 24 alle 6 verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata di 25% fatte salve le condizioni di miglior favore.

LAVORATORI NOTTURNI

Articolo 289.

1) Ai fini di cui al comma 1, art. 101, il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23 e le 6 del mattino.

2) A decorrere dall'1.7.01, per i lavoratori notturni, così come individuati dal comma 1, art. 101, le maggiorazioni per lavoro notturno previste dall'art. 288 sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte dalle ore 23 alle 6 del mattino.

LAVORO STRAORDINARIO

Articolo 290.

1) Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata di 30% se diurno o 60% se notturno.

2) Per lavoro straordinario notturno s'intende quello prestato tra le ore 24 e le 6.

3) La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.

4) Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.

5) Per il personale retribuito con la percentuale di servizio il compenso per il lavoro straordinario è dato dalla percentuale stessa e dalle maggiorazioni sopra indicate calcolate sulla quota oraria della retribuzione stabilita ai sensi dell'art. 311.

FESTIVITA'

Articolo 291.

1) Al personale retribuito in misura fissa che presta la propria opera nelle festività di cui all'art. 107 è dovuta oltre alla normale retribuzione quella per le ore di servizio effettivamente prestate con la maggiorazione di 20%..

2) Il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio, in caso di mancata prestazione di lavoro per effetto delle festività di cui all'art. 107 e in caso di assenza nelle medesime giornate di festività per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio e riposo settimanale, percepirà dal datore di lavoro una giornata di retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 311.

3) Qualora il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio presti la propria opera nelle festività suddette percepirà un compenso pari a 1 giornata di retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 311 oltre alla normale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato integrata dalla maggiorazione di 20% calcolata sulla retribuzione di cui all'art. 311 ragguagliata ad ore di lavoro.

Articolo 292.

1) Al personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio il trattamento per le giornate di cui all'art. 108 della parte Generale verrà liquidato sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 311.

FERIE

Articolo 293.

1) Al personale retribuito solo con la percentuale di servizio sarà corrisposta la retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 311.

2) Al personale suddetto retribuito con sistema misto verrà corrisposta la differenza tra la parte fissa della retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 311.

PERMESSI E CONGEDI

Articolo 294.

1) Al personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio il trattamento per i permessi individuali di cui agli artt. 113, 114 e 115 del presente contratto verrà liquidato sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 311.

Capo V - TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI

Articolo 295.

1) Costituisce trattamento salariale integrativo di cui alla lett. b), art. 130, l'eventuale 3° elemento provinciale e/o l'eventuale 3° elemento aziendale in atto di cui all'art. 55, CCNL 19.10.73, coordinati con l'attuale classificazione del personale con i criteri di cui all'art. 79, CCNL 10.4.79.

Capo VI - PAGA BASE PUBBLICI ESERCIZI DI TERZA E QUARTA CATEGORIA

Articolo 296.

1) Per i Pubblici esercizi di terza e quarta categoria le paghe base indicate all'art. 134 del presente contratto verranno ridotte dei seguenti importi arrotondati:

livelli---- + 18 ----- - 18
A------- 11.000----------
B------- 10.000----------
1°------- 10.000----------
2°------- 8.500---- 7.500
3°------- 7.500---- 6.500
4°------- 6.500---- 5.500
5°------- 6.000---- 5.000
6°s----- 5.500---- 4.500
6°------- 5.500---- 4.500
7°------- 5.000---- 4.000

Capo VII - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PERCENTUALISTI

INDENNITA' DI CONTINGENZA

Articolo 297.

1) L'indennità di contingenza non spetta al personale dei pubblici esercizi retribuito a percentuale.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

Articolo 298.

1) La percentuale di servizio dovrà essere corrisposta entro i limiti minimi e massimi stabiliti negli articoli che seguono, mediante punteggi di ripartizione da determinarsi con i contratti integrativi territoriali.

Articolo 299.

1) Per le aziende ristoranti e similari di cui al punto III, lett. a), art. 1, i minimi e i massimi della percentuale di servizio sono i seguenti:

a) negli esercizi extra da 12 a 15%;
b) negli esercizi di prima classe da 11 a 13%;
c) negli esercizi di seconda e terza classe da 11 a 12%;
d) negli esercizi di quarta classe (osterie con cucina) 10%.

Articolo 300.

1) Per le aziende bar, caffè e similari, di cui al punto III, lett. b),art. 1, i minimi e i massimi della percentuale di servizio sono i seguenti:

a) negli esercizi extra da 18 a 22%;
b) negli esercizi di prima e seconda classe da 16 a 20%;
c) negli esercizi di terza classe da 14 a 17%;
d) negli esercizi di quarta classe 10%.

2) Nelle bottiglierie e fiaschetterie la percentuale sarà di 12%, nelle birrerie 17%.

3) Nei locali adibiti a biliardi - qualunque sia la loro categoria - la percentuale di servizio sarà di 15%.

Articolo 301.

1) Per i banchetti e per qualsiasi altro servizio affine di non meno di 10 persone, purché abbiano tale caratteristica, la percentuale di servizio unica per tutti i locali sarà di 12%.

2) E' consentita l'assegnazione di una parte della predetta percentuale al personale interno nella misura stabilita dei contratti integrativi territoriali.

Articolo 302.

1) La percentuale sarà applicata a criterio del datore di lavoro:

a) col sistema addizionale, nel qual caso il tavoleggiante riscuote direttamente dal cliente la percentuale di servizio al momento della presentazione del conto;
b) ovvero col sistema globale, includendo cioè nel prezzo della consumazione l'importo della percentuale di servizio.

2) In questo ultimo caso la percentuale di servizio va liquidata applicando sull'incasso lordo delle consumazioni la misura della percentuale opportunamente ridotta secondo la seguente tabella Amell che garantisce ugualmente la corresponsione della percentuale netta stabilita contrattualmente:

% sul netto ------------------- % sul lordo
nel sistema-------------------- nel sistema
addizionale---------------------- globale
10%---- corrisponde al--------- 9,10%
11%---- corrisponde al--------- 9,99%
12%---- corrisponde al------- 10,72%
13%---- corrisponde al------- 11,51%
14%---- corrisponde al------- 12,29%
15%---- corrisponde al------- 13,05%
16%---- corrisponde al--------13,80%
17%---- corrisponde al--------14,53%
18%---- corrisponde al--------15,27%
19%---- corrisponde al--------15,97%
20%---- corrisponde al--------16,67%
21%---- corrisponde al--------17,36%
22%---- corrisponde al--------18,03%

Articolo 303.

1) Quando la percentuale di servizio viene riscossa dal datore di lavoro, essa dovrà essere corrisposta al personale non più tardi della fine di ogni mese con una tolleranza massima di 4 giorni, a meno che tra il personale e il datore di lavoro non si convenga che la corresponsione sia effettuata settimanalmente o seralmente.

Articolo 304.

1) La percentuale di servizio di cui agli articoli precedenti deve essere applicata sull'importo netto dei conti riguardanti esclusivamente le consumazioni.

2) La percentuale di servizio dovrà essere anticipata dal datore di lavoro per i conti che restassero in sospeso oltre 1 mese, eccezione fatta per i conti di persone divenute accertatamente insolvibili.

3) Per i servizi a domicilio, nei contratti integrativi territoriali, potrà stabilirsi invece un compenso fisso per i prestatori di opera che vi prendano parte, ove tale sistema sia in uso, secondo quanto contemplato dall'art. 74.

4) E' abolito qualsiasi obbligo di fornitura da tavola a carico dei camerieri.

Articolo 305.

1) Negli esercizi nei quali il servizio ai tavoli viene effettuato anche da familiari del datore di lavoro, i quali vi siano addetti come veri e propri prestatori d'opera soggetti alle stesse regole di lavoro dell'altro personale, la percentuale di servizio competerà anche ad essi nella misura dovuta al percentualista dipendente.

Articolo 306.

1) Debbono intendersi congelate le misure delle percentuali di servizio stabilite dagli Accordi integrativi provinciali in atto al 31.10.73.

Articolo 307.

1) Ai maitres o capi camerieri oltre alla percentuale di servizio sarà corrisposta una integrazione fissa mensile da stabilirsi nei contratti integrativi territoriali.

2) La partecipazione dei maitres o capi camerieri alla percentuale resta quella concordata in sede territoriale sia dove esiste l'uso della percentuale globale, sia dove esiste l'uso della percentuale individuale in modo che essi non vengano a percepire meno di 5% ne più di 20% oltre quello che spetta ad ogni cameriere.

3) I maitres o capi camerieri non potranno essere assunti in numero maggiore di 1 ogni 4 camerieri per gli esercizi extra e di 1 ogni 6 camerieri per gli esercizi di prima classe.

4) Nei locali extra e di prima classe ove siano occupati rispettivamente meno di 4 camerieri o meno di 6 camerieri è ammesso un maitre o capo cameriere.

5) In sede territoriale le Organizzazioni interessate potranno stabilire la presenza di capi camerieri anche in esercizi di seconda classe.

Articolo 308.

1) Il personale tavoleggiante ha facoltà di optare per la retribuzione fissa in luogo della percentuale di servizio.

2) Col passaggio a paga fissa il personale suddetto ha diritto alla paga base nazionale prevista dalla tabella di cui all'art. 134, all'indennità di contingenza e a tutti gli altri trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto e dai contratti integrativi territoriali e/o aziendali per il personale retribuito a paga fissa dello stesso livello retributivo.

3) L'opzione per la retribuzione fissa viene esercitata aziendalmente mediante decisione della maggioranza del personale tavoleggiante, da rendere nota al datore di lavoro a mezzo di lettera raccomandata sottoscritta dai lavoratori interessati, entro la prima metà del mese.

4) Il passaggio a paga fissa avverrà a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello della comunicazione al datore di lavoro.

5) L'opzione di cui al presente articolo viene esercitata in via definitiva e il passaggio a paga fissa è irrevocabile.

Articolo 309.

1) I sistemi di retribuzione diversi da quelli dal presente contratto stabiliti con accordi integrativi provinciali in vigore al 30.4.73 in base agli artt. 71 e ss., CCNL 13.3.70, sono da considerarsi congelati, ferma restando la facoltà delle Associazioni territoriali di abrogarli per stabilire il passaggio a paga fissa del personale tavoleggiante, nel qual caso al personale interno sarà garantita la conservazione dei livelli retributivi mediamente percepiti in precedenza.

MENSILITA' SUPPLEMENTARI

Articolo 310.

1) Al personale retribuito con la percentuale di servizio verranno corrisposte la 13a mensilità nell'intera misura e la 14a mensilità nella misura di 70% con le modalità di cui all'art. 311.

LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI NORMATIVI AI PERCENTUALISTI

Articolo 311.

1) La liquidazione dei trattamenti normativi previsti dal presente contratto per il personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale di servizio avverrà in base alla retribuzione in atto provincialmente o aziendalmente relativa al livello di appartenenza (paga base nazionale, indennità di contingenza, eventuali terzi elementi, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali, eventuali scatti d'anzianità).

Articolo 312.

1) Per il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio, l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 139 verrà calcolata in base all'art. 2121 CC nel testo modificato dalla legge n. 297/82, mentre, il TFR verrà calcolato in base ai criteri di cui alla suddetta legge n. 297/82 per i periodi di servizio prestato dall'1.6.82, e in base all'art. 2121 CC nel testo modificato dalla legge n. 91/77 per i periodi di lavoro antecedenti sulla base della percentuale media percepita nel triennio o nel minor periodo precedente il 31.5.82.

2) Ove ciò non sia in alcun modo possibile, tenuto conto delle particolari caratteristiche di tale sistema di retribuzione, dette indennità verranno calcolate sulla retribuzione di cui all'art. 311 e con gli stessi criteri e modalità previsti per il personale retribuito in misura fissa dagli artt. 171 e 317 e per quanto attiene in particolare il TFR.

Capo VIII - SCATTI DI ANZIANITA'

NORMA TRANSITORIA

Articolo 313.

1) Gli importi fissi degli scatti d'anzianità per i dipendenti dalle aziende dei Pubblici esercizi per il periodo 1.6.86-28.2.89 sono stabiliti nelle seguenti misure:

1°s ----55.000
1°------ 52.000
2°------ 49.000
3°------ 47.000
4°------ 44.000
5°------ 43.000
6°------ 42.000
7°------ 41.000

2) Il raccordo tra la disciplina di cui all'art. 258, CCNL 8.7.82 e quella prevista dall'art. 78, CCNL 16.2.87, verrà effettuato come segue:
al personale che alla data d'entrata in vigore del presente contratto abbia maturato la precedente serie di 4 scatti, la data di decorrenza del nuovo scatto sarà computata considerando utile, solo a tal fine, una anzianità convenzionale pari a 25% del tempo intercorso tra la data di maturazione dell'ultimo scatto e quella dell'1.6.86. A detto personale, al compimento del triennio, utilizzando l'anzianità convenzionale di cui sopra, sarà corrisposto, in aggiunta all'importo degli scatti relativo alla vecchia serie, quello del nuovo scatto nella misura prevista nella su riportata tabella.

3) Successivamente all'1.3.89 si dovrà procedere per tutto il personale all'atto della maturazione individuale del nuovo scatto al ragguaglio dell'importo degli scatti già maturati con il rispettivo valore dello scatto di cui all'art. 78, CCNL 16.2.87, per determinare il corrispondente numero dei nuovi scatti maturati e quelli da maturare rispetto alla nuova serie di 6 scatti. Il numero degli scatti maturati così ragguagliato, compresa l'eventuale frazione, sommato al nuovo scatto maturato,
moltiplicato per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella dell'art. 78, CCNL 16.2.87, per coloro che hanno maturato lo scatto entro il 30.4.90, e per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella dell'art. 138 del presente contratto per coloro che maturino lo scatto successivamente all'1.5.90, darà l'importo complessivo degli scatti spettante.

4) L'eventuale residua frazione di scatto che dovesse risultare da tale computo, verrà liquidata al compimento del triennio successivo a quello di maturazione dell'ultimo scatto intero e cioè alla maturazione del 6° scatto.

Capo IX - MALATTIA E INFORTUNIO

MALATTIA

Articolo 314.

1) Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto alle normali scadenze dei periodi paga:

a) all'indennità di malattia da corrispondersi da INPS nella misura di 80%, comprensiva dell'indennità posta a carico dello stesso Istituto dall'art. 74, legge 23.12.78 n. 833 e della relativa integrazione di cui al DM 1.2.57 e al DM 6.8.62, per la quale i datori di lavoro sono tenuti a versare al predetto Istituto la prevista aliquota aggiuntiva di 0,77%. Ai sensi dell'art. 1, legge 29.2.80 n. 33, l'indennità suddetta è anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ed è posta a conguaglio con i contributi dovuti ad INPS secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge 29.2.80 n. 33;
b) alla normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di lavoro per i primi 3 giorni di malattia (periodo di carenza) qualora la durata della malattia superi i 5 giorni. Al personale retribuito con la percentuale di servizio sarà corrisposta la retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 311.

2) A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell'indennità di malattia di cui al punto a) del comma precedente non dovranno essere operate detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie relativi ai periodi di malattia.

INFORTUNIO

Articolo 315.

1) In caso d'infortunio il datore di lavoro corrisponderà una integrazione dell'indennità corrisposta da INAIL fino a raggiungere 100% della retribuzione, sin dal giorno di cui si verifica l'infortunio.

2) L'integrazione suddetta è dovuta in tutti i casi in cui INAIL corrisponde l'indennità prevista dalla legge.

3) Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedano indennità nelle modalità e con un minimo di massimale seguenti:

- invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabiliti per il caso di malattia dagli artt. 144 e 314, considerandosi l'infermità derivante da infortunio compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti ad INPS;
- invalidità permanente: 15 milioni;
- morte: 10 milioni.

Capo X - PULIZIA DEI LOCALI

Articolo 316.

1) Negli esercizi di particolare importanza il personale provvederà normalmente alla pulizia e preparazione del reparto al quale è adibito, esclusa la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti).

2) Per gli esercizi minori tale pulizia dovrà essere effettuata dal personale di banco e tavoleggiante, esclusa la pulizia dei pavimenti e gabinetti, quando fra i dipendenti vi sia personale di fatica.

Capo XI - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Articolo 317.

1) Per i periodi di servizio prestati fino al 31.5.82 il TFR è stabilito nelle misure di cui all'art. 289, CCNL Turismo 30.5.91.

Capo XII - NORME PER I LOCALI NOTTURNI

Articolo 318.

1) Sono considerati locali notturni tutti gli esercizi nei quali vi siano trattenimenti di varietà e danze, il cui orario di chiusura si protrae sino alle prime ore del mattino senza limitazione.

Articolo 319.

1) Nei locali notturni la percentuale sarà di 16% per le consumazioni di ristorante e 18% per le altre consumazioni, fermo restando che la percentuale di servizio dovrà essere applicata sull'importo netto del conto riguardante esclusivamente le consumazioni.

2) Per il personale tavoleggiante, le percentuali di servizio di cui sopra sono comprensive della maggiorazione per il lavoro notturno di cui agli artt. 288 e 289.

3) Nei contratti integrativi territoriali verranno stabilite le modalità per determinare il suddetto importo netto del conto delle consumazioni.

4) E' data inoltre facoltà alle OOSS territoriali di ragguagliare la percentuale di 18% sopra indicata con diverse misure della percentuale stessa che operino sull'intero importo lordo del conto garantendo lo stesso gettito.

Articolo 320.

1) Nei locali notturni sono ammessi i maitres o capi camerieri osservando le stesse norme stabilite dall'art. 307 del presente contratto.

Articolo 321.

1) Tutto il personale addetto a tali servizi sarà escluso dal servizio diurno, pulizia compresa.

Articolo 322.

1) Per quanto non fosse previsto nei precedenti articoli al personale dipendente si applicano le norme del presente contratto fatte salve le condizioni di miglior favore già fissate dagli Accordi integrativi provinciali.

Capo XIII - NORME PER RISTORANTI E BUFFETS DI STAZIONE

Articolo 323.

1) Il presente contratto si applica anche ai ristoranti e buffets delle stazioni ferroviarie fatte salve le norme contenute nei capitolati delle Ferrovie. Qualora il concessionario sia obbligato a far eseguire lavoro straordinario per improvvisi ordini dell'Amministrazione Ferroviaria o per improvviso cambiamento d'orario dei turni, fermo restando il limite massimo annuo di 260 ore di lavoro straordinario, il personale sarà tenuto ad eseguirlo senza alcuna limitazione d'orario, eccettuato il caso che l'Ispettorato del Lavoro riscontri non sussistere gli estremi di cui all'art. 6, Regolamento 10.9.23 n. 1955.

2) Restano congelate le misure delle percentuali dei carrellisti stabilite dagli Accordi Integrativi provinciali in vigore.

Articolo 324.

1) In relazione al Decreto del Ministero dei trasporti 22.6.71, che al comma b), art. 1, precisa, tra l'altro, come condizioni da porre a base delle gare e trattative per le concessioni degli esercizi dei caffè ristoratori di stazioni FS e nei relativi contratti, il riconoscimento, a tutti gli effetti, al personale dipendente, dell'anzianità di servizio prestato in via continuativa nello stesso caffè ristoratore o anche in continuità di rapporto di lavoro con lo stesso concessionario presso altro caffè ristoratore di stazione FS, i TFR del personale suddetto dovranno essere accantonati, mediante polizza di capitalizzazione da stipularsi nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti il 21.11.72.

Capo XIV - NORME PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA (mense aziendali)

PROTOCOLLO APPALTI

1) ANGEM, FIPE e le Organizzazioni nazionali dei lavoratori, premesso che il mercato della ristorazione collettiva è sempre più caratterizzato da una attività che si svolge attraverso il sistema degli appalti pubblici regolamentato da normative che stabiliscono una serie di procedure finalizzate a garantire la giusta trasparenza; che è, altresì, necessario garantire la qualità del servizio e l'assolvimento degli obblighi previsti dai CCNL; che in attuazione degli impegni previsti dal Protocollo 23.7.93, occorre favorire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali per tutti gli operatori del settore al fine di garantire trasparenza di procedure e puntuale osservanza delle regole in materia di lavoro, con riferimento alla sicurezza, ai trattamenti retributivi e agli oneri previdenziali; che è necessario ed urgente approntare nuovi strumenti che aggiungendosi a quelli esistenti favoriscano la creazione di un mercato nel quale si affermino soggetti in grado di offrire un prodotto
rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, convengono di definire entro il 30.9.01 schemi di capitolato di appalto e vademecum delle procedure da seguire che contengano criteri uniformi a garanzia della qualità, della trasparenza della professionalità e della salvaguardia dei diritti dei lavoratori.

2) Tali capitolati dovranno prevedere i seguenti punti essenziali:

- indicazione espressa dell'obbligo di rispettare i CCNL di categoria e le norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- richiesta di adozione per la gara di appalto della formula dell'appalto concorso, per gare particolarmente complesse oppure della formula "licitazione privata al prezzo più economicamente vantaggioso" prevedendo criteri base e punteggi chiari e precisi, attribuendo valore preminente alla qualità. Nel caso il concorrente non abbia raggiunto la percentuale minima riservata alla qualità, sarà escluso dal procedimento di aggiudicazione e l'offerta economica non sarà valutata;
- esclusione da parte degli enti appaltanti del ricorso alla gara a "licitazione privata al prezzo più basso", salvo definire tutti i criteri di gestione (qualità-menù-tabelle dietetiche-monte ore) da comunicare in precedenza a tutti i soggetti partecipanti alla gara;
- richiedere presso le Organizzazioni nazionali di rappresentanza (ANCI, Regione ecc.) la predisposizione di elenchi o registri di accreditamento al fine di verificare la capacità operativa e finanziaria delle aziende che intendono partecipare alle gare;
- previsione per l'ente appaltante della possibilità di recedere dal contratto di appalto per la mancata osservanza da parte dell'azienda aggiudicataria delle clausole contenute nel capitolato;
- durata dell'appalto non inferiore a 3 anni;
- obbligo a costituire una Commissione di controllo mensa tra rappresentanti degli utenti, committente e fornitore;
- ecc.

3) Le parti s'impegnano inoltre a richiedere:

a) l'emanazione da parte del Ministero della sanità di una apposita normativa che dia l'abilitazione all'esercizio dell'attività, con verifiche ispettive biennali;
b) l'emanazione da parte del Ministero del lavoro di una apposita Circolare sul costo della manodopera, utile al committente ad interpretare l'incidenza del costo della manodopera sul servizio fornito;
c) l'emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un apposito DPCM che codifichi le norme per l'effettuazione del sistema della gara con offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dalla legge n. 156/90, con anche fissati i criteri di vincolo alla esclusione delle offerte anomale.

4) Le parti s'impegnano, infine, ad individuare un sistema di analisi e studio del settore, esaminando anche la possibilità di avvalersi del sistema degli Enti bilaterali, al fine di garantire la qualità e la trasparenza del settore.

Articolo 325.

1) Le parti si danno atto che le norme di cui all'Accordo nazionale per i cambi di gestione nel settore della ristorazione collettiva (mense aziendali) del 9.4.79, modificato dagli Accordi 13.10.82, 17.6.86 e 3.5.90, trovano inserimento nel presente Capo.

CAMBI DI GESTIONE

Articolo 326.

1) Rilevato che il settore della ristorazione collettiva - per la parte non propriamente collegata a forme di ristorazione pubblica - è generalmente caratterizzato dall'effettuazione del servizio tramite contratti di appalto determinando frequenti cambi di gestione con conseguenti risoluzioni dei rapporti di lavoro per giustificato motivo obiettivo, allo scopo di garantire al personale dipendente la continuità e le condizioni di lavoro limitatamente agli aspetti di seguito disciplinati, viene pattuito quanto segue.

Articolo 327.

1) La gestione uscente, con la massima tempestività possibile e comunque prima dell'evento, darà formale notizia della cessazione della gestione alle OOSS competenti per territorio e alla gestione subentrante, fornendo contestualmente tutte le informazioni utili alla applicazione del presente Accordo.

2) La gestione subentrante - anch'essa con la massima tempestività possibile e comunque prima del verificarsi dell'evento - darà a sua volta formale comunicazione alle OOSS competenti per territorio circa l'inizio della nuova gestione.

Articolo 328.

1) Su richiesta di una delle parti (OOSS, gestione uscente, gestione subentrante) saranno effettuati incontri di verifica, preventivi all'evento considerato, circa le condizioni di applicazione del presente Accordo.

2) Ove per comprovate e oggettive difficoltà non fosse possibile effettuare tali incontri preventivamente, gli stessi saranno comunque effettuati al più presto possibile.

3) L'effettuazione di tali incontri non dovrà in ogni caso compromettere la prioritaria esigenza di garantire le condizioni necessarie per l'invio del servizio presso la nuova unità produttiva.

Articolo 329.

1) La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno 3 mesi sui libri paga-matricola della gestione uscente, riferiti all'unità produttiva interessata, con facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell'impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei confronti di altri lavoratori.

2) I lavoratori in CFL, fatte salve le disposizioni di legge verranno parimenti assunti in CFL restando a carico della gestione subentrante l'effettuazione del periodo di formazione e lavoro mancante rispetto al termine fissato dall'azienda cedente".

Articolo 330.

1) Gli incontri di cui all'art. 328 dovranno essere utilizzati anche per l'esame dei problemi e per la ricerca delle relative soluzioni, nei seguenti casi connessi a particolari situazioni dell'utenza che diano adito a ripercussioni sul dato occupazionale dell'impianto, inteso nelle sue componenti quantitative e qualitative:

a) mutamenti nell'organizzazione e nelle modalità del servizio;
b) mutamenti nelle tecnologie produttive;
c) mutamenti nelle clausole contenute nei capitolati d'appalto;
d) riduzione del numero di pasti/giorno conseguente ad un calo
dell'occupazione nell'azienda appaltante.

2) In tutti questi casi nella ricerca di soluzioni coinvolgenti il personale addetto all'impianto, oltre alla possibilità di assunzione in altre unità produttive dell'azienda subentrante non si esclude la possibilità di instaurare diverse condizioni contrattuali, nonché il ricorso - ove sussistano le specifiche condizioni di legge - alla CIGS e ai contratti di solidarietà.

Articolo 331.

1) Per il personale per cui non sussista la garanzia del mantenimento del posto di lavoro, la gestione subentrante e quella uscente s'impegneranno in ogni caso a verificare e ricercare con le OOSS ogni possibilità di reimpiego, sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalla normativa di legge vigente per le assunzioni.

Articolo 332.

1) Le assunzioni saranno effettuate sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalle norme di legge vigenti ('nulla ostą per l'avviamento al lavoro, libretto sanitario ecc.) e i rapporti di lavoro così instaurati s'intenderanno 'ex novo', senza l'effettuazione del periodo di prova per il personale di cui al comma 1 del precedente art. 329, per il quale peraltro l'azienda uscente è esonerata dall'obbligo del preavviso di cui agli artt. 160 e 161 del presente contratto.

2) Qualora tali condizioni non sussistessero, la gestione subentrante ne darà tempestiva comunicazione agli interessati e alle OOSS ai fini delle possibili regolarizzazioni delle posizioni entro il termine di 30 giorni.

Articolo 333.

1) Ai lavoratori neo-assunti di cui sopra saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore, condizioni retributive, eventualmente riproporzionate ai sensi dell'art. 330, pari a quelle già percepite da ogni singolo lavoratore, opportunamente e legalmente documentate derivanti solo ed unicamente dall'applicazione del CCNL, ivi compresi gli eventuali scatti d'anzianità maturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di
almeno 3 mesi alla data di cambiamento di gestione in conformità di quanto previsto dal CCNL.

2) Ove tali trattamenti fossero superiori a quelli della gestione subentrante per effetto di pattuizioni collettive aziendali stipulate anteriormente al 9.4.79, la differenza verrà mantenuta come quota 'ad personam' e sarà assorbita in occasione di futuri aumenti salariali collettivi, con modalità da definire tra le parti. Per quanto riguarda in particolare gli scatti d'anzianità, fermo restando il principio della novazione del rapporto di lavoro sancito dall'art. 332, la gestione subentrante dovrà considerare, ai soli fini del computo del triennio relativo al 1° scatto o a quelli successivi ed in base all'età di decorrenza dell'anzianità utile per gli scatti così come fissata dal comma 2, art. 138, del presente contratto:

- le annualità intere di servizio maturate presso la gestione uscente nei casi di cambio di gestione, avvenuti anteriormente all'1.6.86;
- l'intero periodo di servizio prestato senza interruzione presso la gestione uscente per i casi di cambi di gestione intervenuti successivamente all'1.6.86.

3) Al personale assunto con mansioni diverse da quelle svolte presso la precedente gestione sarà comunque garantito il trattamento economico previsto dal CCNL di categoria e dalla relativa contrattazione integrativa salariale. Tale trattamento, se pur articolato sotto diverse voci, sarà globalmente pari a quello percepito per la qualifica ricoperta presso la precedente gestione. In ogni caso tale trattamento non potrà, per la parte eccedente le voci contrattuali relative alla nuova qualifica, essere riassorbito se non in occasione di successivi passaggi di livello, o in virtù di specifici accordi fra le parti.

Articolo 334.

1) Le norme di cui al presente Capo disciplinano ed esauriscono per tutto il territorio nazionale la materia dei cambi di gestione nel settore della ristorazione collettiva che rimane di esclusiva competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti.

2) Restano salve, in ogni caso, le eventuali condizioni di miglior favore previste dagli accordi territoriali o aziendali in atto. Tali accordi non saranno comunque più negoziabili alla loro scadenza, per le materie in questione.

TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI

Articolo 335.

1) A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 12 del presente contratto, per il settore della ristorazione collettiva (mense), i trattamenti integrativi salariali comunque denominati di cui alla lett. s), comma 2, dello stesso art. 12 saranno definiti, anziché con accordi aziendali, con accordi provinciali dalle Organizzazioni provinciali dei lavoratori delle OOSS stipulanti e dalle Associazioni provinciali dei pubblici esercizi aderenti a FIPE con l'intervento di ANGEM.

SCATTI DI ANZIANITA' - NORMA TRANSITORIA

Articolo 336.

1) Fermo restando quanto previsto dal comma 1, art. 313 del presente contratto, per il personale delle aziende della ristorazione collettiva che abbia già maturato 1 o più scatti d'anzianità, il raccordo tra la preesistente disciplina di cui all'art. 258, CCNL 8.7.82 e quella prevista dall'art. 78, CCNL 16.2.87, verrà effettuato come segue.

2) Alla data d'entrata in vigore del CCNL 16.2.87, alla voce scatti d'anzianità dovrà essere attribuito:

a) quanto sin qui erogato a titolo "scatti d'anzianità"
b) quanto sin qui eventualmente erogato come superminimo 'ad personam', in conseguenza dell'operazione di adeguamento alla legge n. 91/77 attuato dall'azienda
c) quanto eventualmente sin qui erogato come assegno 'ad personam' derivante dagli scatti d'anzianità maturati dalle gestioni precedenti ai sensi del precedente art. 333.

3) Al personale suddetto che nel periodo 1.6.86-28.2.89 maturerà un triennio d'anzianità, dovrà essere corrisposto l'importo fisso di uno scatto previsto nella tabella valida per il settore dei pubblici esercizi per il periodo suddetto, in aggiunta degli importi degli scatti precedenti come sopra ricostituiti.

4) Successivamente all'1.3.89 si dovrà procedere per tutto il personale all'atto della maturazione individuale del nuovo scatto al ragguaglio dell'importo degli scatti già maturati con il rispettivo valore dello scatto di cui all'art. 78, CCNL 16.2.87, per determinare il corrispondente numero dei nuovi scatti maturati e quelli da maturare rispetto alla nuova serie di 6 scatti. Il numero degli scatti maturati così ragguagliato, compresa l'eventuale frazione, sommato al nuovo scatto maturato,
moltiplicato per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella dell'art. 78, CCNL 16.2.87, per coloro che hanno maturato lo scatto entro il 30.4.90, e per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella dell'art. 138 del presente contratto per coloro che maturino lo scatto successivamente all'1.5.90, darà l'importo complessivo degli scatti spettante. L'eventuale residua frazione di scatto che dovesse risultare da tale computo, verrà liquidata al compimento del triennio successivo a quello di maturazione dell'ultimo scatto intero e cioè alla maturazione del 6° scatto.

5) Per quanto riguarda le modalità di erogazione degli scatti d'anzianità nei casi di cambi di gestione valgono le norme di cui all'art. 333.

INDENNITA' SUPPLEMENTARE

Articolo 337.

1) Ai soli dipendenti da aziende di Ristorazione collettiva in forza alla data di stipula del CCNL 16.2.87 verrà riconosciuta una "indennità supplementare" di Lire 10.000 lorde mensili nel periodo 1.6.86-31.5.88 (24 mensilità) secondo le modalità di seguito specificate nel presente articolo.

2) L'indennità supplementare deve essere corrisposta solo al personale che abbia maturato almeno uno scatto d'anzianità il cui importo sia stato calcolato dall'azienda senza l'indennità di contingenza in relazione alla legge 91/77.

3) Detta indennità non è computabile ai fini della maturazione del TFR, né concorre a determinare la base di calcolo di altri istituti contrattuali.

4) Essa sarà corrisposta limitatamente a 24 mesi (escluse 13a e 14a mensilità) e la sua erogazione cesserà, comunque, con il 31.5.88.

5) L'indennità citata non competerà a chi abbia già risolto, in via consensuale con transazione e rinuncia o in forza di decisione giudiziale o comunque, in altro modo, il contenzioso con la propria azienda relativamente alle modalità di calcolo degli scatti rispetto alla legge n. 91/77, nonché - per le aliquote mensili non ancora corrisposte - a coloro che, per qualsivoglia motivo, risolvano il rapporto di lavoro con le aziende al di fuori dell'ipotesi prevista per i cambi di gestione.

6) In questo caso, infatti, l'indennità in questione continuerà ad essere corrisposta dall'azienda subentrante fino al 31.5.88 o fino alla cessazione del rapporto di lavoro con l'interessato entro tale data.

CLAUSOLA DI INSCINDIBILITA'

Articolo 338.

1) Le OO.SS. firmatarie riconoscono che la vertenzialità insorta nel settore della ristorazione collettiva derivante da interpretazioni diverse riguardo alla modalità di calcolo degli scatti d'anzianità, in applicazione della legge n. 91/77 - modalità che le aziende dichiarano essersi resa necessaria in considerazione del particolare automatico collegamento esistente per il settore tra costo del lavoro e prezzo del servizio - deve intendersi superata con il CCNL 16.2.87.

2) Ciò in considerazione del fatto che, in particolare per i dipendenti da aziende di ristorazione collettiva che già percepiscono importi retributivi, comunque denominati derivanti dalla maturazione di scatti d'anzianità, i benefici introdotti dal rinnovo del CCNL 16.2.87, derivanti da:

a) incremento del valore unitario degli scatti;
b) riconoscimento d'anzianità convenzionale di settore, sia pure ai soli fini della maturazione degli scatti;
c) incremento del numero degli scatti d'anzianità;
d) erogazione, a titolo transattivo dell'indennità supplementare" di cui al precedente art. 337

sono stati espressamente concordati, perché complessivamente migliorativi dell'attuale applicazione dell'istituto da parte del settore, a transazione di quanto eventualmente preteso da ciascun lavoratore relativamente alla disciplina degli scatti applicata.

3) Con riferimento alla consensuale definizione di cui sopra, le OO.SS. firmatarie s'impegnano affinché le proprie articolazioni territoriali e aziendali non prestino assistenza legale e/o sindacale ai propri iscritti che intendessero promuovere azioni giudiziarie per il titolo riguardante gli scatti d'anzianità.

4) Dichiarano altresì che interverranno presso le proprie articolazioni organizzative affinché queste ultime richiedano ai propri iscritti di abbandonare le azioni giudiziarie già promosse e di non promuoverne di nuove. Confermano che la materia relativa agli scatti d'anzianità non formerà oggetto di rivendicazione alcuna ai vari livelli di contrattazione.

INDENNITA' SPECIALE

Articolo 339.

1) Ai soli dipendenti della Ristorazione collettiva in servizio all'1.5.90 che abbiano prestato servizio continuato nel periodo dall'1.4.89 al 30.4.90, verrà corrisposta, per 12 mesi consecutivi a partire dall'1.10.90 e fino al 30.9.91 una "indennità speciale" pari ai seguenti importi mensili lordi ai vari livelli:

Quadri A e B Lire 92.000
1°, 2°, 3°------------- 79.000
4° e 5°---------------- 70.000
6°s, 6° e 7°---------- 55.000

2) Ai fini di cui sopra si considera servizio continuato anche il lavoro prestato nell'anzidetto periodo dall'1.4.89 al 30.4.90 presso le precedenti gestioni nell'esclusivo caso di riassunzione del personale in base alle norme di cui al presente Capo.

3) Per i casi d'anzianità minore, gli importi di cui sopra verranno erogati in tredicesimi 'pro quota'. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia stata corrisposta retribuzione a norma di legge o di contratto.

4) Per il personale in servizio con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. La suddetta indennità non competerà ai lavoratori assunti a tempo determinato. L'indennità speciale, data la sua natura temporanea, non sarà utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e di legge ivi compreso il TFR. L'erogazione dell'indennità speciale è a carico delle gestioni in atto all'1.10.90.

5) Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro non conseguenti a cambi di gestione e nei casi di mancata assunzione nei cambi di gestione che si verificheranno nel corso dell'anno di erogazione, al lavoratore interessato verrà corrisposta la parte residua; nel caso di cambio di gestione, la parte residua verrà corrisposta dall'azienda subentrante.

Chiarimento a verbale.

Le parti si danno atto che nessun riproporzionamento verrà effettuato per essenze complessivamente non superiori, nel periodo 1.4.89-30.4.90, ai 30 giorni.

ORARIO DI LAVORO

Articolo 340.

1) Le parti, prendendo atto che la precedente disciplina ha generato difficoltà interpretative ed applicative, intendono con la presente disposizione individuare un quadro normativo fruibile e di maggiore certezza. A tal fine convengono che in presenza di particolari esigenze aziendali da programmare e comunicare preventivamente a livello di unità produttiva o di singolo reparto, il godimento dei permessi di cui all'art. 91 potrà essere attuato, usufruendo degli stessi in misura non inferiore a 1 ora, e assorbendo dal monte ore annuo fino ad un massimo di 96 ore, usufruendo degli stessi in misura di 1 o 2 ore settimanali nell'arco di 48
settimane. In tali casi il monte ore annuo è elevato a 120 ore e le ore residue rispetto a quelle assorbite saranno fruite con le modalità di cui all'art. 91.

2) La comunicazione di cui sopra verrà effettuata, oltre che ai lavoratori anche alle RSU/RSA o al delegato aziendale, ove esistenti.

3) Il suddetto regime è applicabile esclusivamente alle aziende iscritte alle Associazioni datoriali facenti parte delle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie del presente contratto.

4) Le unità produttive o i singoli lavoratori cui non si applicherà la disciplina di cui sopra, continueranno a godere dei permessi retribuiti, come previsto dall'art. 91, nella misura (104 ore annue) e con le modalità del precitato articolo.

SCIOPERO NELLE MENSE OSPEDALIERE

Articolo 341.

1) Le parti, allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la tutela dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, convengono quanto segue.

2) Nelle aziende di ristorazione collettiva operanti negli ospedali il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili.

3) In particolare, sarà garantita l'erogazione del servizio di ristorazione destinato ai degenti le cui condizioni di salute - a giudizio della Direzione sanitaria - possano risultare pregiudicate dalla mancata somministrazione dei pasti.

4) Al fine di consentire la predisposizione di servizi sostitutivi, di favorire lo svolgimento di tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di avvalersi di servizi alternativi, la proclamazione degli scioperi dovrà avvenire con un preavviso minimo di 10 giorni.

5) Le controversie concernenti l'individuazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili, saranno esaminate e possibilmente risolte, mediante il ricorso alle procedure di cui all'art. 25 del presente contratto.

6) Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di epidemie e/o di altri avvenimenti eccezionali di particolare gravità.

CONFRONTO SETTORIALE

Articolo 342.

1) Le parti, tenuto conto delle specificità del settore della ristorazione collettiva e della opportunità di definire in sede settoriale una più puntuale normativa di raccordo con quella del CCNL, convengono di avviare, dopo la stipula del contratto stesso, incontri finalizzati a risolvere, tra l'altro, le seguenti questioni:

- durata degli appalti;
- aspetti relativi alla CIG;
- problematiche relative al mercato del lavoro;
- integrazioni e alcune normative, quale quella del part-time per renderle più adeguate alle obiettive esigenze organizzative del settore e a quelle dei lavoratori interessati.

Capo XV - REFEZIONE

Articolo 343.

1) Tutti gli esercizi che vendono caffè o bevande calde hanno l'obbligo di somministrare al personale che presta servizio durante la mattinata almeno una refezione di caffè, latte e pane e una consumazione analoga nel pomeriggio.

2) La detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.

Capo XVI - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE

Articolo 344.

1) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui all'art. 22 e delle Commissioni paritetiche territoriali di cui all'art. 24 e allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurati dalle Organizzazioni nazionali stipulanti per la parte di propria competenza.

Articolo 345.

1) Per la pratica realizzazione di quanto previsto dall'art. 344 del presente CCNL, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione nazionale nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l'efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro dei pubblici esercizi, viene posto in riscossione l'apposito contributo di assistenza contrattuale denominato COVELCO - P.E. a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, a favore delle Organizzazioni nazionali stipulanti, di cui all'Accordo nazionale stipulato il 30.1.70, modificato con Accordi 19.10.73 e 3.5.74.

2) La parte del contributo a carico dei datori di lavoro è di competenza di FIPE, mentre la parte a carico dei lavoratori è di competenza delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti.

Articolo 346.

1) Tale contributo sarà riscosso tramite INPS in base ad apposita convenzione stipulata ai sensi della legge 4.6.73 n. 311.

Articolo 347.

1) Il contributo di cui all'art. 345 dovrà essere calcolato mediante l'applicazione sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, delle aliquote percentuali appresso indicate:

a) l'aliquota del contributo COVELCO - P.E. a carico dei datori di lavoro e di pertinenza di FIPE è compresa nei contributi integrativi ASCOM;
b) l'aliquota a carico dei lavoratori e di pertinenza delle OOSS dei lavoratori stipulanti è fissata nella misura di 0,10%.

Articolo 348.

1) I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presento titolo.

2) Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo a carico dei lavoratori saranno effettuate dai datori di lavoro mediante trattenuta da annotarsi sulla busta paga nei confronti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo di paga immediatamente successivo
all'assunzione.

3) Una copia sarà conservata dal datore di lavoro e l'altra sarà da questi trasmessa alla Commissione nazionale per le vertenze di lavoro presso FIPE.

4) Le norme di cui ai precedenti artt. 345, 346 e 347 fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti di soggetti ai quali il contratto stesso si applica.

Articolo 349.

1) Secondo quanto convenuto tra INPS e le Organizzazioni stipulanti il presente contratto con apposito accordo, l'ammontare dei contributi previsti dall'art. 347 sarà versato dai datori di lavoro all'Istituto suddetto unitamente ai contributi obbligatori utilizzando il modello DM 10 - M3 alla voce "Contributo ASCOM" per la quota a carico dei datori di lavoro ed alla voce "Contributo COVELCO" per la quota a carico dei lavoratori.

Capo XVII - ACCORDI SETTORIALI

Articolo 350.

1) Le Organizzazioni nazionali firmatarie potranno procedere alla stipula di accordi settoriali integrativi per quelle aziende che diffuse in più regioni o nell'intero territorio nazionale, pur rientrando nella sfera di applicazione del presente contratto presentano una particolare struttura anche organizzativa per adempiere con indirizzo unitario a particolari funzioni nel settore della ricettività e della ospitalità in genere.


Nota a verbale.

Le parti si danno atto che - a seguito dell'inserimento nella sfera di applicazione del presente contratto delle ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere - sarà avviata una trattativa per la definizione di norme specifiche per il settore.

PREMESSA TITOLO I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE TITOLO IV - MERCATO DEL LAVORO TITOLO V - RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO TITOLO VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO TITOLO VIII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO IX - VIGENZA CONTRATTUALE TITOLO X- AZIENDE ALBERGHIERE TITOLO XI - COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA
TITOLO XII - PUBBLICI ESERCIZI TITOLO XIII STABILIMENTI BALNEARI TITOLO XIV - ALBERGHI DIURNI
TITOLO XV - IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO ALLEGATO A - MODULI TIPO CONTRATTI A TERMINE ALLEGATO B -CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
ALLEGATO C - STATUTO E REGOLAMENTO DELL'ENTE BILATERALE TERRITORIALE UNITARIO DEL SETTORE TURISMO ALLEGATO D - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE ALLEGATO E - LAVORO STRAORDINARIO
ALLEGATO F - VITTO E ALLOGGIO ALLEGATO G - MERCATO DEL LAVORO- ALLEGATO H - LAVORATORI STAGIONALI
ALLEGATO I - STATUTO DEI LAVORATORI ALLEGATO L- DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI ALLEGATO M - PARITA' UOMO - DONNA
ALLEGATO N - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALLEGATO O - PREMIO DI ANZIANITA' AZIENDE ALBERGHIERE ALLEGATO P - ACCORDO INTERCONFEDERALE COSTITUZIONE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Contratto Nazionale di Lavoro Dirigenti di Albergo Decalogo del Perfetto Assenteista
Ipotesi di rinnovo del C.C.N.L.del 10/2/99