CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO
TITOLO XIV - ALBERGHI DIURNI

Capo I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Articolo 371.

La classificazione del personale per il comparto degli Alberghi diurni è la seguente.

Area Quadri.

Ai sensi della legge 14.5.85 n. 190 e successive modificazioni, sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli artt. 6 e 34, RDL n. 1130 dell'1.7.26, siano in possesso d'idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica. Conseguentemente rientrano in quest'area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente
specificate.

Quadro A.

Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento e il controllo dei diversi settori e servizi dell'azienda:

- direttore;
- gerente.

Livello 1°.

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative e autonomia operativa e ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:

- vice direttore;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 2°.

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito e in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:

- responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda diplomato con mansioni di concetto);
- responsabile del controllo di più reparti;
- consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica ed amministrativa di conduzione;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 3°.

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità
professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico-pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:

- magazziniere consegnatario non considerato nei livelli superiori;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 4°.

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifichedi natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:

- cassiere centrale;
- barbiere;
- parrucchiere;
- manicure;
- pedicure;
- massaggiatore;
- visagista;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 5°.

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:

- magazziniere comune;
- cassiera;
- aiuto parrucchiere;
- pulitore-lavatore a secco, addetto tintoria;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 6° super.

Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità e cioè:

- addetto deposito bagagli;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente ricomprese nella suddetta elencazione.

Livello 6°.

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:

- lustrascarpe;
- bagnina;
- sciampista;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 7°.

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè:

- personale di fatica;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente compreso nella suddetta elencazione.

Capo II - APPRENDISTATO

Articolo 372.

1) Ai sensi dell'art. 2, legge 19.1.55 n. 25, l'apprendistato è consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica per diventare lavoratori qualificati, quali ad esempio. parrucchiere, visagista, barbiere, manicure, pedicure, ecc.

Capo III - CONTRATTO A TERMINE

Articolo 373.

1) La disciplina del presente Capo è correlata con quanto previsto dall'art. 70.

Articolo 374.

1) Il periodo di prova è stabilito in 10 giorni lavorativi per tutto il personale.

2) E' escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda.

3) Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell'esercente.

Articolo 375.

1) Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere anticipatamente l'esercizio o a ridurre il personale, competerà ai dipendenti un indennizzo pari alla metà della retribuzione che essi avrebbero dovuto percepire per effetto del contratto a termine, a meno che non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.

2) In caso di epidemia o di altre cause similari, che obbligassero il datore di lavoro a chiudere o a ridurre il personale, la decisione sulla indennità sarà demandata alle OOSS territoriali e in caso di dissenso a quelle nazionali.

Articolo 376.

1) Nel caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine, il personale avrà diritto ad una indennità pari all'ammontare della retribuzione che avrebbe percepito dalla data di risoluzione fino al termine stabilito, a meno che il datore di lavoro non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.

Articolo 377.

1) Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la 13a e la 14a mensilità e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.

Articolo 378.

1) A titolo cautelativo, per i casi di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore, è riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di effettuare una trattenuta sulla retribuzione, la cui misura sarà determinata dai contratti integrativi territoriali.

2) Tale importo sarà restituito al dipendente nel giorno della scadenza del contratto, in caso di anticipata risoluzione di esso da parte del dipendente che non sia dovuta a fatto o colpa del datore di lavoro, questi avrà diritto a trattenere l'importo a titolo di risarcimento del danno.

Articolo 379.

1) I trattamenti che per effetto dei precedenti articoli debbano essere corrisposti al personale retribuito in tutto o in parte a percentuale saranno ragguagliati alla retribuzione di cui all'art. 311.

Capo IV - ORARIO DI LAVORO

DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE

Articolo 380.

1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.

2) Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in 5 giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.

RIPARTIZIONE ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO

Articolo 381.

1) L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di 2 frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori,
fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia d'orario di lavoro.

LAVORO NOTTURNO

Articolo 382.

1) Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore 24 alle 6 verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata di 25% fatte salve le condizioni di miglior favore.

LAVORATORI NOTTURNI

Articolo 383.

1) Ai fini di cui al comma 1, art. 101, il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23 e le 6 del mattino.

2) A decorrere dall'1.7.01, per i lavoratori notturni, così come individuati dal comma 1, art. 101, le maggiorazioni per lavoro notturno previste dall'art. 382 sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte dalle ore 23 alle 6 del mattino.

LAVORO STRAORDINARIO

Articolo 384.

1) Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata di 30% se diurno e 60% se notturno.

2) Per lavoro straordinario notturno s'intende quello prestato tra le ore 24 e le 6.

3) La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.

4) Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.

FESTIVITA'

Articolo 385.

1) Al personale che presta la propria opera nelle festività dei cui all'art. 107 è dovuta oltre alla normale retribuzione anche quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione di 20% per lavoro festivo.

Capo V - INDENNITà DI CONTINGENZA

Articolo 386.

Le parti si danno reciprocamente atto:

1) che in forza della lett. b) della norma transitoria all'art. 7, CCNL 10.4.79, si è adempiuto ad conglobamento degli importi dell'indennità di contingenza maturata fino al 31.7.75 nella paga base del personale dipendente dagli alberghi diurni;
2) che per il personale suddetto, in forza della lett. b), norma transitoria all'art. 7, CCNL 10.4.79, si sono adottati, con le diverse decorrenze convenute, gli importi più alti di ciascun raggruppamento della contingenza maturata nel periodo 1.2.75-31.1.77 del personale dipendente dagli alberghi e pubblici esercizi, dando attuazione all'art. 2, Accordo nazionale 14.7.76, per l'applicazione della scala mobile nel settore degli alberghi e dei pubblici esercizi.

Capo VI - TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI

Articolo 387.

1) Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui alla lett. b), art. 130, l'eventuale 3° elemento provinciale e/o eventuale elemento aziendale in atto di cui alla norma transitoria in calce all'art. 7, lett. b), CCNL 10.4.79.

Capo VII - SCATTI DI ANZIANITA'

Norma transitoria.

Articolo 388.

1) Gli importi fissi degli scatti d'anzianità per i dipendenti dalle aziende degli Alberghi diurni per il periodo 1.6.86-28.2.89 sono stabiliti nelle seguenti misure:

Livelli
importi
1°s 55.000
52.000
49.000
47.000
44.000
43.000
42.000
41.000

2) Il raccordo tra la disciplina di cui all'art. 331, CCNL 8.7.82 e quella prevista dall'art. 78, CCNL 16.2.87, verrà effettuato come segue.

3) Al personale che alla data d'entrata in vigore del presente contratto abbia maturato la precedente serie di 4 scatti, la data di decorrenza del nuovo scatto sarà computata considerando utile, solo a tal fine, un'anzianità convenzionale pari a 25% del tempo intercorso tra la data di maturazione dell'ultimo scatto e quella dell'1.6.86. A detto personale, al compimento del triennio, utilizzando l'anzianità convenzionale di cui sopra, sarà corrisposto, in aggiunta all'importo degli scatti relativo
alla vecchia serie, quello del nuovo scatto nella misura prevista nella su riportata tabella.

4) Successivamente all'1.3.89 si dovrà procedere per tutto il personale all'atto della maturazione individuale del nuovo scatto al ragguaglio dell'importo degli scatti già maturati con il rispettivo valore dello scatto di cui all'art. 78, CCNL 16.2.87, per determinare il corrispondente numero dei nuovi scatti maturati e quelli da maturare rispetto alla nuova serie di 6 scatti. Il numero degli scatti maturati così ragguagliato, compresa l'eventuale frazione, sommato al nuovo scatto maturato, moltiplicato per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella art. 78, CCNL 16.2.87, per coloro che hanno maturato lo scatto entro il 30.4.90 e per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella art. 138 del presente contratto per coloro che maturino lo scatto successivamente all'1.5.90, darà l'importo degli scatti spettante.

5) L'eventuale residua frazione di scatto che dovesse risultare da tale computo, verrà liquidata al compimento del triennio successivo a quello di maturazione dell'ultimo scatto intero e cioè alla maturazione del 6° scatto.

Capo VIII - MALATTIA E INFORTUNIO

MALATTIA

Articolo 389.

1) Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

a) a un'indennità pari a 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione per i giorni di malattia dal 21° in poi, posta a carico INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23.12.78 n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1, legge 29.2.80 n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti ad INPS secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29.2.80 n. 33;
b) a un'integrazione della indennità di malattia corrisposta da INPS pari a 28% della retribuzione, da corrispondersi da parte del datore di lavoro;
c) alla normale retribuzione per i primi 3 giorni di malattia (periodo di carenza) da corrispondersi da parte del datore di lavoro, sempre che sia stato provveduto da parte del dipendente a denunciare la malattia al proprio datore di lavoro nel termine previsto dall'art. 144.

2) A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell'indennità di malattia di cui alla precedente lett. a) non dovranno essere operate detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie relative ai periodi di malattia.

3) L'integrazione prevista sub b) non è dovuta se INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico: se l'indennità stessa è riconosciuta da INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte d'indennità non corrisposta da INPS.

INFORTUNIO

Articolo 390.

1) In caso d'infortunio il datore di lavoro dovrà corrispondere una integrazione dell'indennità corrisposta da INAIL fino a raggiungere 100% della retribuzione, sin dal giorno in cui si verifica l'infortunio.

2) L'integrazione suddetta è dovuta in tutti i casi in cui INAIL corrisponde l'indennità prevista dalla legge.

3) Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennità nella modalità e con un minimo di massimale seguenti:

- invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite per il caso di malattia degli artt. 144 e 389 considerandosi l'infermità derivante da infortunio, compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti ad INPS;
- invalidità permanente: 15 milioni;
- morte: 10 milioni.

Capo IX - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Articolo 391.

1) Per i periodi di servizio prestati fino al 31.5.82 il TFR è stabilito nelle misure di cui agli artt. 371 e 372, CCNL Turismo 30.5.91.

Capo X - FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PARITETICHE

Articolo 392.

1) Per quanto concerne i mezzi necessari al funzionamento delle Commissioni paritetiche si applicano le disposizioni di cui agli artt. 344, 345, 346, 347, 348 e 349.

 

PREMESSA TITOLO I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE TITOLO IV - MERCATO DEL LAVORO TITOLO V - RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO TITOLO VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO TITOLO VIII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO IX - VIGENZA CONTRATTUALE TITOLO X- AZIENDE ALBERGHIERE TITOLO XI - COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA
TITOLO XII - PUBBLICI ESERCIZI TITOLO XIII STABILIMENTI BALNEARI TITOLO XIV - ALBERGHI DIURNI
TITOLO XV - IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO ALLEGATO A - MODULI TIPO CONTRATTI A TERMINE ALLEGATO B -CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
ALLEGATO C - STATUTO E REGOLAMENTO DELL'ENTE BILATERALE TERRITORIALE UNITARIO DEL SETTORE TURISMO ALLEGATO D - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE ALLEGATO E - LAVORO STRAORDINARIO
ALLEGATO F - VITTO E ALLOGGIO ALLEGATO G - MERCATO DEL LAVORO- ALLEGATO H - LAVORATORI STAGIONALI
ALLEGATO I - STATUTO DEI LAVORATORI ALLEGATO L- DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI ALLEGATO M - PARITA' UOMO - DONNA
ALLEGATO N - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALLEGATO O - PREMIO DI ANZIANITA' AZIENDE ALBERGHIERE ALLEGATO P - ACCORDO INTERCONFEDERALE COSTITUZIONE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Contratto Nazionale di Lavoro Dirigenti di Albergo Decalogo del Perfetto Assenteista
Ipotesi di rinnovo del C.C.N.L.del 10/2/99